La formazione obbligatoria per gli insegnanti in servizio è un’importante opportunità di crescita professionale del personale docente.
Vediamo i dettagli della formazione continua per insegnanti e tutto quello che c’è da sapere sui CFU da ottenere.
Cos’è la formazione continua insegnanti?
Il meccanismo della formazione continua obbligatoria è stato introdotto per la prima volta con la Legge 107/2015, avendo come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo delle capacità del personale scolastico e all’incremento della qualificazione del sistema educativo in generale.
La formazione continua è obbligatoria sia per la fase di prima assunzione che durante il servizio e prevede l’assegnazione di una carta personale ai docenti, con cui registrare le attività formative come definite in accordo all’apposito Piano nazionale triennale di formazione.
Spetta alle diverse istituzioni definire quali attività di formazione offrire, basandosi sulle linee guida definite dal Piano triennale e dalle priorità che vengono di volta in volta individuate dal Ministro dell’Istruzione, in concerto con le organizzazioni sindacali che rappresentano il corpo docente. Le attività di formazione sono determinate anche sulla base delle offerte formative presenti nelle diverse scuole e si basano sul riconoscimento dei concreti bisogni formativi di cui necessita la popolazione dei docenti.
Quante ore di aggiornamento per la formazione continua docenti?
Uno degli aspetti più importanti della disciplina riguarda la definizione del monte ore di formazione che i docenti devono obbligatoriamente seguire: si tratta di capire, in altri termini, quante sono le ore di aggiornamento che il docente deve fare nell’arco dell’anno formativo e, nel complesso, durante la durata triennale del Piano di formazione.
In realtà, i Piani nazionali non stabiliscono a priori un monte orario obbligatorio da rispettare, lasciando al Collegio docenti il dovere di fissare la durata dell’impegno da destinare alle attività formative per ogni docente tenuto al rispetto della formazione obbligatoria. Ciò nonostante, il Piano Nazionale individua, nell’ambito della definizione delle linee guida generali cui devono attenersi i diversi Istituti, una proposta di 5 unità formative nel triennio, ciascuna delle quali della durata di almeno 25 ore: il totale, dunque, è di almeno 125 ore, ma, come si diceva, si tratta di numeri altamente indicativi.
Quanti CFU occorre conseguire durante la formazione continua?
Più nel dettaglio, per definire il monte ore da destinare alla formazione obbligatoria, il Piano fa ricorso al metro dei CFU universitari, che, come è noto, corrispondono in via standard a 25 ore di impegno.
Ciascun CFU contiene, a seconda della classe di corso di studio, la frazione dell’impegno orario complessivo destinata alle attività di formazione dello studente universitario. Questo modello, dunque, viene adattato al regime della formazione degli insegnanti: in poche parole, le istituzioni scolastiche sono chiamate ad individuare i CFU da conseguire, basandoli sulle attività formative prescelte.
Facendo un rapido calcolo, i crediti formativi minimi richiesti per la formazione continua insegnanti ammontano ad almeno 5 CFU nel triennio, salva la facoltà degli istituti di rimodulare in eccesso questo dato.
Va ricordato, tuttavia, che il Piano Nazionale considera come CFU validi ai fini della formazione anche le competenze di natura professionale che il docente possa avere acquisito durante il suo percorso lavorativo (come, ad esempio, attività di tutoraggio per i neo-assunti o gestione dell’alternanza scuola-lavoro), le quali, se documentate, possono valere al raggiungimento della soglia individuata in concreto dall’istituto.
Quali attività devono essere svolte durante i CFU della formazione continua docenti?
Un altro elemento importante nel campo della formazione obbligatoria dei docenti in servizio riguarda la tipologia di attività che vanno a comporre i diversi crediti formativi.
Da questo punto di vista, il Piano triennale lascia libertà massima ai diversi Istituti nella definizione delle procedure da seguire, sia che le attività vengano gestite direttamente dall’Istituto o affidate ad un ente formatore esterno.
In particolare, la direttiva 170/2016 ha stabilito la possibilità di affidare la formazione obbligatoria ad appositi enti accreditati all’erogazione dei corsi, purché questi rispettino certi requisiti. Inoltre, viene istituita una piattaforma telematica (SOFIA) che permette di accedere alla banca dati dei corsi di formazione considerati validi per ottenere i CFU necessari.
Sono moltissimi i contenuti possibili dell’attività di formazione. Nel dettaglio, quest’ultima potrà comprendere lezioni dal vivo e a distanza, la sperimentazione didattica e lavori di ricerca, l’approfondimento personale o collegiale, particolari titoli o abilità conseguite in altro modo (purché documentabili), nonché lavori di progettazione e amministrazione scolastica.