Quando l’agenzia immobiliare, a cui abbiamo dato il mandato di vendita, non riesce a fornire una proposta a condizioni interessanti o, peggio ancora, quando non riesce a fornire alcuna proposta da parte di acquirenti, come è opportuno comportarsi?
La disdetta del contratto di vendita con un’agenzia immobiliare è regolamentata dal Codice Civile. Il recesso dalla mediazione può avvenire senza che il venditore sia obbligato a corrispondere una penale, purché si verifichi una giusta causa o siano presenti motivi gravi. In ognuno di questi casi, il cliente non dovrà fare altro che comunicare all’agenzia l’intenzione di sciogliere anticipatamente il contratto. Per farlo, è possibile utilizzare il servizio di raccomandata A/R offerto da Ufficiopostale.com, il sito di postalizzazione online. Facile e sicuro, rappresenta il modo più semplice e veloce di inviare la documentazione, con disponibilità di una cartolina di ricevuta che provi la consegna della spedizione.
Esaminando nel dettaglio quali sono i gravi motivi e le giuste cause per disdire in anticipo un mandato di vendita all’agenzia immobiliare. Può essere considerato un motivo gravoso di disdetta il fatto che il mandatario non sia regolarmente iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Una giusta causa di recesso si riscontra anche quando l’agenzia non adempie agli impegni definiti dal contratto, come nel caso di continue assenze e irreperibilità durante gli orari d’ufficio, di mancata pubblicazione degli avvisi di vendita presso gli organi concordati o di inefficace comunicazione delle visite della casa e delle trattative con i potenziali compratori.
Qualora si verifichi uno dei precedenti scenari, il cliente potrà disdire il contratto anticipatamente tramite comunicazione con raccomandata A/R indirizzata al titolare dell’attività. Si ricorda infine che il recesso per gravi motivi può comportare anche un risarcimento che il soggetto inadempiente è tenuto a corrispondere alla controparte. È possibile recedere dal mandato di vendita senza pagamento di penali anche attendendo la scadenza naturale del contratto stipulato con l’agenzia immobiliare. Generalmente, se il cliente non richiede una disdetta questo genere di contratti viene rinnovato in automatico con la formula del tacito accordo.
La normativa attualmente in vigore consente tuttavia al venditore di annullare il mandato. Per farlo, dovrà comunicare agli agenti mediatori le proprie intenzioni tramite raccomandata A/R, entro e non oltre 30 giorni dalla naturale scadenza del contratto. In conclusione, si ricorda che il recesso anticipato senza giusta causa è possibile, ma che può avvenire esclusivamente a fronte del pagamento di una penale a beneficio dell’agenzia mandataria.