Le regole previste per il rilascio del visto di conformità relativo al Modello 730/2020 sono state diramate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.19/E del 2020, in cui innanzitutto viene ricordato che, a decorrere dall’assistenza fiscale prestata dal 2019 da CAF e professionisti, valgono le regole fissate dall’art. 39, comma 1, lettera a), del D. Lgs.n. 241 del 1997, come modificato dall’art.7-bis del decreto – legge n. 4 del 2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 2019), ai sensi del quale, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Resta confermato che il CAF o il professionista possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso la sanzione è ridotta a titolo di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997.
La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono sempre richiesti al contribuente.
Il modello 730 a rettifica può essere trasmesso:entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare e con identico sostituto segue le modalità ordinarie di rettifica diversamente se il sostituto è variato deve essere qualificato come “730 senza sostituto”;
oltre il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come “730 senza sostituto”.
Visto di conformità: le verifiche da fare per il professionista o il CAF
Ai fini del rilascio del visto di conformità e dell’eventuale responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare una serie di controlli.
In primis occorre verificare che:
-L’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, corrisponda con quello delle relative certificazioni esibite;
ci sia corrispondenza delle detrazioni d’imposta spettanti e delle deduzioni dal reddito in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
ci sia corrispondenza dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
I predetti soggetti sono altresì responsabili per la non verifica: della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
In relazione a spese suddivise in più anni (ad esempio spese di ristrutturazione; ecobonus, ecc.), il controllo deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere.
In questi casi, laddove il CAF o professionista abbiano già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbiano eventualmente conservato copia, è possibile non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione (Circolare n. 26/E del 2005).
Non occorre, invece, effettuare alcun riscontro circa la correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari). Quindi, per tali dati, il contribuente non è tenuto a esibire la relativa documentazione (certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, ecc.).
Premesso che in base all’attuale normativa il visto di conformità è obbligatorio laddove si intenda utilizzare in compensazione (orizzontale) i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro (art. 10, comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009, e art. 1, comma 574, della Legge n. 147 del 2013), dalla menzionata Circolare n. 19/E del 2020 è precisato che :
in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I (“Imposte da compensare”) del modello 730 di un credito di importo superiore a 5.000 euro per l’utilizzo in compensazione mediante Modello F24 non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità;
nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a euro 5.000;
qualora un contribuente che non possieda redditi derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo richieda l’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori a euro 5.000, dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Redditi PF.
Tempi di conservazione del Modello 730
Infine si ricorda che il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef). Quindi, il Modello 730/2020 e la relativa documentazione vanno conservati fino al 31 dicembre 2025.
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata e i documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2013.
Inoltre, la circolare specifica altresì che in caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi altra delucidazione in merito.