Iva light al 4% anche per l’acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità: è questa l’importante ulteriore agevolazione introdotta dall’articolo 53-bis del Dl n. 124/2019.
L’ampliamento dell’ambito applicativo dello sconto fiscale ha richiesto un opportuno aggiornamento della guida che l’Agenzia delle entrate dedica alle agevolazioni a favore dei disabili.
Prima dell’intervento legislativo, ricordiamo, l’imposta ridotta lasciava fuori le auto elettriche in quanto la norma agevolativa subordinava il beneficio alla cilindrata del veicolo.
La modifica apportata ha eliminato questa limitazione, aprendo la strada dell’Iva al 4% anche per i mezzi con motore elettrico, a condizione che abbiano una potenza non superiore a 150 kW.
In definitiva, alla luce del “correttivo” introdotto dall’articolo 53-bis richiamato, l’Iva al 4%, anziché al 22% , è ora applicabile sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
In sostanza, i limiti per la potenza del motore dei veicoli ibridi sono gli stessi delle altre auto (2.000 centimetri cubici per i motori a benzina e ibridi, 2.800 per quelli diesel e ibridi), mentre per i veicoli elettrici non devono andare oltre i 150 kW.
Gli stessi valori valgono anche come off-limits per l’esenzione permanente dal pagamento del bollo.