L’art.3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 concernente “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 7 aprile 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione, per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, il regime della cedolare secca.
Trattasi della cosiddetta cedolare secca e cioè di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario. L’opzione da parte del locatore dell’immobile per il regime della cedolare secca esclude l’applicazione per il periodo di durata dell’opzione (dell’imposta):
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato;
di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito;
di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 16,00 per ogni foglio;
L’opzione esercitabile solo dal locatore comporta, tuttavia, effetti anche nei confronti del conduttore che non è più tenuto, per il periodo di durata dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.
Per il periodo di durata dell’opzione della cedolare secca, inoltre, è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone.