Tale misura riguarda i lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso il medesimo datore di lavoro, mentre restano esclusi il settore agricolo, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Nella circolare INPS 24 novembre 2020, n.133 vengono fornite indicazioni ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio: i lavoratori per i quali spetta l’esonero, la misura e le risorse stanziate e le relative istruzioni contabili.
Fonte Inps