(fonte:Adnkronos)
Da oggi 7 aprile fino al 30 sarà possibile fare richiesta di questa misura straordinaria: ecco i requisiti per potervi accedere.
Come si legge sul sito dell’Inps il Rem, “misura straordinaria di sostegno al reddito, sarà riconosciuto a domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19 e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente”.
L’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio:
– ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (Comma 1).
– a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro (Comma 2). La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.
I requisiti per il Rem (Comma 1)
In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
a) il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda.
b) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore Isee inferiore a 15.000 euro.
I requisiti di compatibilità
Il Rem non è compatibile:
a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
I requisiti per il Rem (Comma 2)
Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia. Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:
a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.
I requisiti di compatibilità
Per il diritto al Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:
a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
b) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.
Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso i seguenti canali:
– il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
– gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Francesca Ruggiero