Oggetto: Riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio di
diritti fondamentali della persona. Modifica allo Statuto comunale.
Premesso:
Che in data 12 e 13 giugno 2011 si sono svolte delle consultazioni referendarie riguardanti, tra gli altri, quesiti sulla “modalità e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e sulla “determinazione della tariffa del servizio idrico integrato sul capitale investito”, che hanno sancito inequivocabilmente la volontà dei cittadini italiani per una gestione pubblica partecipata dell’acqua e, più in generale, dei beni comuni;
Che il risultato referendario è stato preceduto e poi determinato da una mobilitazione straordinaria di cittadini senza precedenti, che ha generato nei territori e tra le comunità locali un desiderio di condivisione che intende assolutamente trasformarsi, in maniera chiara ed efficace, in diritto di partecipazione;
Che tale volontà di partecipazione si è concretizzata, nel nostro territorio, con la costituzione del “Comitato acqua e beni comuni di Monterotondo – Mentana”, che ha svolto un ruolo determinante nella raccolta delle firme e nella sensibilizzazione della cittadinanza, relativamente al tema dell’acqua pubblica, contribuendo a far ottenere, nel Comune di Monterotondo, in termini di quorum, una delle percentuali più alte della nostra regione, con oltre il 63% dei partecipanti al voto ed il 97% dei consensi;
Che è determinata, nei cittadini, la volontà di riappropriarsi del diritto di esprimersi sui beni comuni, sui beni di loro proprietà, su quei beni che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e sono informati al principio ed alla salvaguardia intergenerazionale;
Che si sta diffondendo, nel nostro Paese, un interesse fortissimo intorno ai beni comuni, ovvero tutti quei beni di proprietà collettiva che non possono essere oggetto di monopolio da parte di un soggetto privato, perché appartengono a tutti e hanno come obiettivo primario quello di soddisfare i diritti delle persone;
Dato atto:
Che una risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 marzo 2004 afferma: “Essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
Che secondo il lavoro svolto dalla Commissione Rodotà nel 2008: “l’acqua è un bene comune”;
Che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006, sul IV Forum mondiale dell’acqua, dichiara: “l’acqua è un bene comune dell’umanità” e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso all’acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché: “la gestione delle risorse idriche si basi su un’impostazione partecipativa ed integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale ed in modo democratico”;
Che il principio dell’accesso all’acqua, come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato altresì, recentemente ribadito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);
Considerato:
Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09/03/2010 è stato approvato, all’unanimità, un ordine del giorno avente come oggetto: “il mantenimento della gestione pubblica dell’acqua”, che impegna il Consiglio Comunale a:
· dichiarare l’acqua Bene Comune, privo di rilevanza economica;
· a fare la scelta dell’azienda pubblica per la gestione dell’acqua;
· ad inserire nello Statuto Comunale la scelta per l’acqua pubblica;
· a favorire il risparmio e il corretto consumo dell’acqua come bene comune essenziale per la vita di tutti, con campagne informative e di sensibilizzazione dei cittadini;
Che è volontà dell’Amministrazione comunale dare impulso allo sviluppo di una nuova forma di diritto pubblico che tuteli e valorizzi quei beni comuni, funzionali alla effettiva tutela dei diritti fondamentali, come beni di appartenenza collettiva e sociale e che, per essi, venga garantito un utilizzo equo e solidale attraverso un governo pubblico partecipato, a tutela delle generazioni future e, come nel caso dell’acqua, a tutela del diritto alla vita, garantendo a ciascuno il minimo vitale giornaliero;
Ravvisata l’opportunità che lo Statuto comunale vigente, nello spirito della Costituzione – rafforzato in tal senso dalla riforma del Titolo V della Parte I^ della Costituzione stessa – diventi sempre più la “Carta dei principi e valori comunali” e detti norme fondamentali e criteri generali dell’organizzazione dell’Ente e della vita comunitaria, in una logica effettiva di governo e gestione pubblica partecipata dei beni comuni e dei servizi pubblici;
Ritenuto, all’uopo, di modificare lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 30/10/2008, introducendo, al Titolo I, art. 2, fra gli “scopi e finalità”, la categoria giuridica di “bene comune” ed in particolare aggiungere, dopo il comma 8, un comma 9 avente la seguente dicitura: “Il Comune, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico”;
Atteso che il comma 2 dell’art. 6 dello Statuto comunale vigente stabilisce che il procedimento per le modifiche allo Statuto stesso è disciplinato dal comma 4 dell’art. 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che cita testualmente: “Gli statuti comunali e provinciali sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;
Tenuto conto:
Che l’esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 ha determinato l’abrogazione dell’articolo 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
Che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 116/2011, in seguito al citato referendum popolare del 12 e 13 giungo 2011, è abrogato, dal comma 1 dell’articolo 154 del Decreto legislativo n.152/2006, l’esplicito riferimento al criterio dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito nella determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
Che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2011 sull’ammissibilità del quesito referendario relativo all’abrogazione parziale del comma 1 dell’articolo 154 del d.lgs. 152/2006, mediante l’eliminazione del riferimento al criterio della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua.
Che la normativa residua, immediatamente applicabile (sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 1993), non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”;
Che recentemente il Ministro dell’ambiente, attraverso una lettera indirizzata al Presidente dell’Autority, si è espresso affinché l’esito referendario sia rispettato;
Che molti cittadini hanno presentato reclami ad ACEA con i quali chiedono il rimborso delle quote di profitto già pagate dal 21 luglio 2011 in poi e l’eliminazione della medesima quota (la remunerazione del capitale investito) nei pagamenti delle prossime bollette;
Che sussistono, pertanto, le condizioni normative per promuovere la ripubblicizzazione dei servizi idrici;
Visto:
Lo Statuto del Comune di Monterotondo vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 30 ottobre 2008;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69,
si propone
Di modificare l’art. 2 del vigente Statuto del Comune di Monterotondo, aggiungendo dopo il comma 8, il seguente comma 9: “Il Comune di Monterotondo, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico”;
Di impegnare l’Amministrazione comunale a dare piena attuazione all’esito referendario attraverso:
· La promozione, in sede di Conferenza dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito, dell’immediata eliminazione, dalla tariffa idrica, della remunerazione del capitale investito. Tale tariffa deve essere determinata nel pieno rispetto dell’esito referendario che ha abrogato il principio della remunerazione del capitale investito. Pertanto tutti gli atti relativi alla rimodulazione della tariffa idrica dovranno rispettare il suddetto esito referendario che, pone l’acqua al di fuori delle logiche del profitto e del mercato;
· La promozione, nella stessa sede di Conferenza dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito, di una revisione della Carta dei Servizi, eliminando tutte quelle clausole che possono impedire il pieno riconoscimento di un diritto fondamentale della persona, quale quello della somministrazione di acqua per la soddisfazione di basilari e insostituibili esigenze di vita;
· L’avvio di una modulazione della tariffa tale da garantire la gratuità di almeno 50 litri per persona al giorno, quantità minima vitale definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Di proporre, in sede di Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei principi relativi alla partecipazione, l’istituzione di un’Autorità di Sorveglianza dell’Ambito 2, che sarà disciplinata con un successivo regolamento emanato dai Consigli comunali appartenenti a tale Ambito. Obiettivo dell’Autorità è garantire ai cittadini una corretta informazione sul servizio idrico e sulla relativa gestione e svolgere principalmente un ruolo consultivo e di controllo nei confronti delle istituzioni comunali e degli organi di ACEA ATO 2 in tema di servizio idrico integrato.