Continua la mobilitazione per la difesa dei diritti dei bambini, soprattutto quello di ricevere l’amore dei propri genitori. Dopo la requisitoria (Cassazione requisitoria Sost. Proc. CERONI) della sostituta procuratrice generale della Corte di Cassazione, della recente ordinanza (Cassazione 13217_2021) della stessa Corte che mette punti fermi sulla Pas ed ha palesato il ricorrente errore di assumere configurazioni giuridiche di allontanamento dei figli dai genitori per costrutti ascientifici, arriva il parere della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, l’avvocato Avv. Maria Concetta Falivene.
E’ quanto dichiara la Garante durante la conferenza stampa del 27 maggio 2021 alla Camera dei Deputati “La riforma che ho proposto, la legge sulla istituzione dell’ispettorato dei servizi sociali parte, a mio avviso, da un vuoto normativo in cui nell’ordinamento giuridico per il principio della separazione dei poteri, vi deve essere la separazione tra controllore e controllato.
Di fatto ad oggi i servizi sociali sono incontrollati, gli assistenti sociali, e, pertanto, non possiamo lasciare che la vita di questi bambini, perché tutti possono incorrere in errori, possano essere in qualche modo danneggiati, privati di una propria identità.
Quando si perde un genitore, vi è un affido errato, quando si commette un errore in ambito minorile, noi dobbiamo avere consapevolezza, noi adulti, che eradichiamo le radici, l’anima ai bambini.
Pertanto, io mi auguro che ad oggi sia arrivato il momento di cambiare la prospettiva, di evidenziare sempre di più che il diritto del bambino, il diritto personalissimo del bambino ad avere un rapporto genitoriale.
Noi dobbiamo guardare ed esaminare l’ottica del bambino, per il bambino, la madre, il padre, qualsiasi ruolo abbiano, nell’ambito della società, sono la loro luce e, pertanto, dobbiamo avere consapevolezza di questo e cambiare prospettiva”
In riferimento al ragazzo che ha dichiarato “non avevo più l’anima” quando è stato separato dai genitori, la Garante dell’infanzia Falivene, ci risponde “il bambino che viene allontanato dalla propria famiglia ovviamente perde le radici, perde i riferimenti”.
La nomina a Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo dell’avvocato Maria Concetta Falivene è del 9 giugno 2020.
Non ha bisogno di presentazioni attese anche le sue prime parole nel ruolo di Garante: “Io mi impegnerò a supportare le famiglie dei bambini disabili, stranieri e di quelle vittime di separazioni, divorzi e affidi conflittuali. A tale scopo chiederò il supporto delle autorità ecclesiastiche, delle associazioni, delle imprese che insistono sul territorio abruzzese. Credo che l’unione tra noi adulti per la difesa dei minori sia un atto dovuto in nome e in ricordo dei sogni, dei dolori e degli entusiasmi di quando eravamo bambini”.
Parole e fatti che si uniscono ad una forte e determinata personalità, alla “competenza, la professionalità e la sensibilità di donna dell’avv. Falivene che saranno valori essenziali per svolgere al meglio un lavoro di grande delicatezza e importanza”, così dichiara il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.
Lavoro certosino, fatti concreti, conferenze stampa alla Camera dei Deputati come lo scorso 27 maggio, una proposta di legge per la tutela dei minori.
Un Garante dalla parte delle famiglie, ma soprattutto dei bambini nei quali vede amore, dolcezza e purtroppo anche tanto dolore e sofferenza.
Tra i numerosi compiti affidati al Garante per l’infanzia e l’adolescenza ricordiamo i principali: “promuovere la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e dell’adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; promuovere e vigilare sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali ed europee; rappresentare i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali; vigilare, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa”.
Come sempre ripetiamo, non è un’accusa a tutto il sistema dei servizi sociali e degli operatori con lavorano con i minori, ma solo a quelle fasce di pubblici dipendenti che disattendono le normative di riferimento, nonché tutta la legislazione minorile nazionale e sovranazionali, per le quali il Garante Falivene ha proposto un disegno di legge regionali specifico. Con un effettivo e puntuale controllo, ci auguriamo possano essere evitati danni irreversibili che condizioneranno la vita di piccoli ed innocenti bambini che, un giorno, diventeranno adulti.
Una convinta reprimenda ai servizi sociali ed alle c.d. figure istituzionali che operano nei tribunali.
La Garante Falivene ha promosso una petizione diretta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Mario Draghi, ai presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, alla Garante nazionale Garletti, al ministro Orlando.
(link della petizione)
Un estratto della petizione
Diritti dei Minori e delle loro famiglie: Istituire l’Ispettorato delle Funzioni Sociali
La previsione di istituire l’Ispettorato delle Funzioni Sociali va a colmare una lacuna legislativa importante che risiede nel nostro ordinamento giuridico.
Dagli interventi legislativi tutti emerge che la divisione tra il controllore ed il controllato è il principio ispiratore del nostro Sistema giuridico.
L’Ordine degli Assistenti sociali – istituito con legge 23.03.1993, n 84 – rappresenta
una evidenza di commistione tra controllore e controllato.
Non può svolgere una vera attività ispettiva sull’operato dei propri colleghi; operato inoltre che si concretizza in relazioni che non hanno come riferimento alcun parametro oggettivo, in cui può imperare la soggettività e la cui natura giuridica è chiaramente incerta.
Tali relazioni possono avere natura di: atto amministrativo- relazione redatta non in costanza di procedimento giudiziario; atto giuridico con valenza probatoria in sede processuale.
Nel riflettere le relazioni dei SS sono meri atti semplici: giudizi soggettivi e nella pratica spesso insindacabili; giudizi che spesso si formano nell’analisi di un momento di crisi familiare, coniugale, genitoriale, economica, di elaborazione di lutti o di una malattia.
Bisogna evidenziare che in alcuni momenti critici della nostra esistenza ogni
essere umano può essere identificato quale genitore inadeguato. Ed allora vi può essere ingresso in un errore di giudizio sulla capacità genitoriale. Commettere un errore di valutazione in ambito minorile spesso comporta conseguenze indelebili nella formazione, nella crescita dei nostri ragazzi.
Nessuno è immune da errore e gli assistenti sociali non possono certo rappresentare un’eccezione.
Inoltre, l’Ispettorato potrebbe essere di supporto alle evidenze di disfunzione del settore sociale: carenze di organico, assunzioni temporanee, insufficienza di ore etc;
difficoltà che potrebbero quindi essere segnalate all’organo ispettivo dedicato e generare un colloquio risolutivo con l’Istituzione competente.
La ratio di tale intervento legislativo è quella di garantire ed attuare i diritti dei minori, diritti riconosciuti anche dalla Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York e ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176 .
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149 (Disposizioni per la razionalizzazione
e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183) è monco di qualsiasi disposizione
in merito al controllo sulle figure che svolgono una funzione sociale centrale a tutela
dei minori.
Ad oggi le ampie funzioni sociali in ambito minorile vengono espletate -senza alcun
controllo dedicato- da figure professionali, quali gli assistenti sociali ed il personale
che presta la propria opera professionale presso le strutture di accoglienza. Tali
figure, le quali ricoprono un importantissimo ruolo nella vita del minore, devono
essere sottoposte ad una funzione ispettiva dedicata e si deve dar loro voce per
denunciare le carenze del sistema.
Il diritto del minore ad essere allevato dai propri genitori e il diritto di essere difeso da violenze e maltrattamenti sono sicuramente tra i principali diritti riconosciuti ai minori di età dalla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo.
La loro applicazione ha, da sempre, presentato degli aspetti criticità, per cui occorre mettere in campo più efficaci e innovativi sistemi di controllo e di vigilanza. L’articolo 7 della Convenzione stabilisce, infatti, che il fanciullo fin dal momento della nascita ha diritto di essere allevato dai genitori, e il successivo art. 9 impone agli Stati membri di vigilare affinché tale diritto sia attuato e rispettato. La stessa norma tuttavia prevede l’ipotesi che un allontanamento dai genitori possa talvolta rendersi necessario, “ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo”. In questi casi entra in gioco un altro diritto, previsto dall’art. 19 della Convenzione stessa: il diritto del fanciullo di essere difeso da “ogni forma di violenza o aggressione fisica o psichica, di abbandono, di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale”.
Il bilanciamento fra i due diritti è compito dell’autorità giudiziaria, che in questa operazione non potrà non tenere conto del criterio previsto dall’art. 3 della Convenzione e del diritto del minore di essere ascoltato. Ma si deve riconoscere che il nostro ordinamento manca di un sistema organico di prevenzione e contrasto del maltrattamento, modulato sulla varietà e intensità delle sue forme ma in pari tempo consapevole dei traumi e dei danni che il maltrattamento produce sul bambino e sullo stesso tessuto sociale. E anche dal punto di vista socio-culturale la consapevolezza di quegli effetti è ancora molto scarsa. Il bambino abusato o maltrattato oggi, può diventare l’adolescente disadattato di domani. Lo strumento penale non è l’unico e soprattutto non è il migliore per contrastare il fenomeno e per aiutare la piccola vittima.
L’allontanamento dai genitori è quindi un intervento di protezione che a volte si rende necessario, ma che va effettuato a certe precise condizioni fissate dalla legge.
Deve avvenire solo in caso di necessità e nell’interesse preminente del fanciullo; deve essere deciso dall’autorità giudiziaria competente nel rispetto delle regole processuali; le parti (e tale è anche il minore) devono poter fare appello contro la decisione del giudice.
La presente proposta di modifica ed integrazione al d.lgs 149/2015, nell’ottica
sopra indicata, prevede proprio il conferimento all’Ispettorato di specifiche funzioni di
vigilanza e di controllo in materia di affidamento-idoneità genitoriale e di accoglimento dei minori nelle strutture di accoglienza, in modo tale da consentire, anche in questo delicato ambito, una adeguata funzione di protezione dei minori da parte dello Stato, nell’ambito della logica che ha ispirato la revisione delle norme sulla funzione ispettiva.
Avv. Maria Concetta Falivene( Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo)
Di Giada Giunti