L’assegno unico e universale per i figli 2021 è una misura di sostegno economico per famiglie introdotta dalla legge n 46 del 1 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06-04-2021.
Viene definito unico perché come dice la parola stesa unifica e al tempo stesso sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie
Nello specifico, il beneficio andrà a sostituire le seguenti misure, che saranno gradualmente soppresse:
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assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
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fondo di sostegno alla natalità;
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detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REP 22 DICEMBRE 1986 ,N 917.
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assegno per il nucleo familiare e assegni familiari.
- In pratica, l’assegno unico consentirà il superamento graduale di tali aiuti e li farà convergere in una misura unitaria.
La legge 1 aprile 2021, n. 46 delega il Governo a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, tuttavia, perchè la misura diventi operativa, occorre attendere i decreti attuativi che regolano in dettaglio importi, soglie e modalità di erogazione. La gestione dell’agevolazione sarà affidata, con ogni probabilità, all’INPS.
L’assegno unico per i figli è erogato nella forma del credito d’imposta ovvero di una somma di denaro mensile.
Il beneficio viene concesso per ogni figlio a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni.
Il limite anagrafico decade per i figli con disabilità.
L’ importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Il beneficio erogato per i figli maggiorenni, infatti, è minore rispetto a quello concesso per i minorenni.
L’aiuto economico è concesso in egual misura ai genitori, o, in loro assenza, a chi ha la responsabilità genitoriale.
L’agevolazione spetta anche ai genitori separati o divorziati. Nel caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, il beneficio è assegnato al genitore affidatario. Invece, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in assenza di accordo è ripartito equamente tra i genitori.