In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza.
La notizia viene resa ufficiale attraverso il messaggio del 22 giugno 2021, n.2371 il quale fornisce informazioni specifiche sui requisiti previsti per il diritto all’Assegno temporaneo, che è erogato dall’INPS ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Il messaggio contiene inoltre tutte le indicazioni sulla misura dell’Assegno, determinata sulla base di un’apposita tabella che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, e sulla compatibilità dello stesso Assegno con altre misure di sostegno al reddito.
La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante gli istituti di patronato.