Nuovo e decisivo colpo alla PAS, nuova stangata all’Italia che si “distingue” per decisioni di allontanamenti dei figli dalle mamme già vittime di violenze domestiche sulla base di detta sindrome (di alienazione parentale) e concetti simili.
Il Parlamento europeo si è espresso sull’impatto della violenza domestica e dei diritti di affidamento su donne e bambini con la risoluzione del 6 ottobre e ne chiede agli Stati membri il rispetto.
In sostanza ribadisce che le normative vanno rispettate, cosa che nella maggior parte dei casi di donne vittime di violenza domestica, non accade.
Ci auguriamo che l’Italia rispetti nell’immediato quanto chiede e ribadisce nuovamente il Parlamento europeo e che le risorse del recovery arrivino anche a quelle famiglie che si sono viste allontanate i figli in totale violazione delle normative; che hanno dovuto affrontare tutte quelle spese legate al mancato riconoscimento della violenza e delle relative condanne alle spese processuali che spesso arrivano anche a 150 mila e predite di proprietà e di importi pari a 250 mila euro.
Il Parlamento Europeo sottolinea che i bambini possono essere vittima della cosiddetta violenza assistita per cui è essenziale prestare la dovuta attenzione a questo tipo di violenza.
Nelle disposizioni in materia di separazione e di determinare i diritti di affidamento Strasburgo chiede che l’interesse superiore del bambino sia considerato preminente. Infatti, precisa che viene “trascurata nelle cause di affidamento di minori”, fatto che ha delle conseguenze disastrose per le donne e bambini vittime di violenza. Danni che possono aggravarsi e sfociare in femminicidi e/o infanticidi.
Precisa che i giudici degli Stati membri dovrebbero garantire che si esegua una valutazione globale nel rispetto del “principio dell’interesse superiore del minore al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita, nell’ambito della quale il minore sia ascoltato”. Infatti Parlamento Europeo sottolinea che la “convenzione di Istanbul impone alle parti di adottare misure legislative o altre misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza domestica siano presi in considerazione nella determinazione dei diritti di affidamento”. Quindi che venga esclusa ogni tipo di mediazione “in caso di violenza domestica contro donne e bambini”.
Ed ancora esclude l’affido condiviso in situazione di violenza domestica, proprio perché “espone le donne e i bambini a una continuazione di violenza”, atteso che il diritto delle donne dei bambini e quello di essere protetti e vivere in una vita libera dalla violenza.
Il Parlamento Europeo ha accertato che “sistematicamente le valutazioni dei rischi da parte delle autorità di contrasto nella maggior parte degli Stati membri, non comprendono le informazioni fornite dai minori in merito alle loro esperienze di violenza da parte del partner”.
Viene citato nuovamente l’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dell’articolo 4 e 16 della direttiva UE 2016/800, sottolineando che i “minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione su tutte le questioni che le riguardano anche nei procedimenti giudiziari ed amministrativi e che le loro opinioni devono essere tenute in “primaria considerazione in funzione dell’età della sua maturità”.
Nella risoluzione viene sottolineato e si precisa che “tutte le istituzioni più prestigiose come pure l’Organizzazione Mondiale della sanità respingono categoricamente la cosiddetta sindrome di alienazione parentale e concetti e termini simili”, e fa presente che viene utilizzata dai padri violenti nei confronti delle donne vittime di violenza per utilizzare maggior controllo su di esse, soprattutto nei procedimenti di affido dei minori.
Invita, per cui, gli Stati membri a non considerare detta sindrome e soprattutto chiede di difendere donne e bambini, atteso che la PAS viene utilizzata come “strategia per infliggere ulteriore violenze”.
Infatti il Parlamento Europeo al punto 41 della risoluzione al paragrafo “prevenzione”, condanna l’uso, l’affermazione e l’accettazione di teorie e concetti non scientifici nei casi di affidamento che puniscono le madri che tentano di denunciare casi di abuso di minori o violenza di genere impedendo loro di ottenere l’affidamento o limitandone i diritti genitoriali; sottolinea che la cosiddetta “sindrome da alienazione parentale” e concetti e termini analoghi, che si fondano solitamente su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza domestica, colpevolizzando le madri”.
Questi concetti a scientifici vengono utilizzati durante i procedimenti di affido colpevolizzando le madri che tentano di proteggere se stesse ma soprattutto i propri figli, ma all’interno dei tribunali vengono ignorate e vittimizza te ulteriormente, ignorando pure le testimonianze del bambini e colpevolizzando ulteriormente le madri già vittime di violenza.
Il Parlamento Europeo non poteva essere più chiaro di così, sottolineando che le donne vittime di violenza incontrano “difficoltà ad ottenere giustizia”, che non solo non trovano la giusta protezione, ma devono affrontare “una vittimizzazione secondaria durante i vari procedimenti” civili e penali. Il Parlamento ha riscontrato molti casi di funzionari delle autorità di contrasto e dei sistemi giudiziari che non sono stati in grado di fornire sostegno sufficiente alle donne e i minori vittime di violenza domestica.
“Le vittime di violenza di genere hanno persino subito un comportamento negligente o osservazioni inappropriate quando hanno denunciato la violenza”, avverte il Parlamento.
In sostanza il Parlamento Europeo invita gli Stati membri a riconoscere la violenza domestica e a mettere in atto con la massima urgenza ogni iniziativa concreta, volta a difendere donne e soprattutto bambini, rispettando tutte le normative nazionali, sovranazionali, e soprattutto quanto stabilito dal Parlamento Europeo.
Infatti il Parlamento Europeo chiede ed inviata gli Stati membri a riconoscere la violenza domestica e di affrontarla con urgenza. Chiede alla Commissione ed al Consiglio di aggiungere la violenza di genere nell’elenco delle sfere di criminalità di cui all’articolo 83, paragrafo 1 TFUE.
Chiede, altresì, che venga rispettata la convenzione di Istanbul con particolare attenzione sull’articolo 31 della convenzione e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori.
I parlamentari di Strasburgo sottolineano che gli autori dei reati, nel caso specifico dei padri violenti, spesso “ricorrono ad azioni legali per estendere il loro potere, loro controllo e continuare ad intimidire, installare paura alle proprie vittime” ed infatti pone l’accento proprio sulle richieste di affidamento (e richieste di collocamento in casa famiglia per i propri figli).
Precisa che gli autori di reati spesso “maltrattano i minori, oppure minacciano di fare loro del male e di sottrarli, in questo caso la madre, al fine di arrecare ulteriore danno ricordando che anche questa è una vera e propria forma di violenza”. Anche “la sospensione degli assegni alimentari può essere utilizzata dagli autori dei reati come minaccia e forma di abuso nei confronti delle loro vittime”.
Nel paragrafo della “protezione e sostegno delle vittime” infatti si sottolinea il ruolo fondamentale del sostegno economico alle vittime, proprio perché la maggior parte delle donne che denunciano violenza e tentano di difendere i propri figli dal maltrattante si impoveriscono “durante i procedimenti di separazione e di divorzio”, per cui il parlamento invita gli Stati membri ad attuale misure specifiche per affrontare la violenza economica “per proteggere il capitale e il reddito delle vittime di violenza”.
Infatti, a prova di ciò ricordiamo che ci sono numerosissimi casi di mamme che oltre all’allontanamento dei propri figli hanno perso importi di circa 250 mila euro, sono state condannate al pagamento di importi pari a 150 mila euro di spese processuali, hanno perso tutte le proprietà, come pure la casa coniugale. Infatti le madri coraggio che continuano a manifestare nelle piazze chiedono che nel recovery sia predisposto una quota importante, sia per tutelare le vittime di violenza economica e sia come risarcimento danni per tutte le violazioni di normative che sono state perpetrate negli anni dalla magistratura italiana.
Ed ancora il Parlamento precisa che “ la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l’interesse superiore del minore e con l’affidamento condiviso, che può causare gravi conseguenze per donne e minori ed esprime “ preoccupazione per l’inadeguatezza della protezione garantita alle donne, come dimostrato dal numero di femminicidi e infanticidi commessi dopo che le donne hanno denunciato le violenze di genere subite. Ribadisce che l’interesse superiore del minore devono essere sempre di primaria importanza e devono prevalere su altri criteri.
Infatti, sottolinea che “la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l’attribuzione dell’affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l’unico modo per prevenire ulteriori violenze e la vittimizzazione secondaria delle vittime”.
Altra evidenza importante è il riconoscimento della violenza assistita ed anche quella vicaria che sottolinea il Parlamento Europeo non sono riconosciuti da molti ordinamenti giuridici sottolineando che “i bambini testimoni di violenza sono riconosciuti come vittime di violenza di genere, vittime di abusi, e, quindi la necessità di conferire lo status di vittima di violenza di genere nei procedimenti penali e di indagine ai minori”. Infatti, le donne vittime di violenza subiscono “intimidazioni, ritorsioni e vittimizzazione secondaria” e ripetuta “anche tra i professionisti nell’ambito del sistema di giustizia penale”.
Lo sanno molto bene le mamme ed i propri figli!
Le donne e soprattutto i bambini vittime di violenza attendono interventi urgentissimi da parte di una Italia già più volte sanzionata, che venga attuato quanto il Parlamento europeo chiede, mettendo in atto una serie di iniziative concrete ad annullare tutte quelle sentenze basate sulla Pas e costrutti simili, che restituisca i figli alle mamme accusate appunto della cosiddetta sindrome di alienazione, che in ambiente penale le donne siano realmente difese e non vittimizzate due volte. Donne che subiscono il doppio inferno dell’allontanamento dei propri figli ed ulteriore violenza istituzionalizzata, come pure i bambini subiscono violenza inaudite con i prelievi coatti, e violenza reiterate durante tutta la fase della loro crescita, molto spesso fino all’età della maturità.
Tutto questo è violenza che va risolta nell’immediato perché i figli stanno crescendo senza l’amore e la protezione della propria madre ed in un ambiente sconosciuto e soprattutto violento.
Concludendo, ci auguriamo che il Governo italiano si impegni a rispettare quanto deciso e richiesto dal Parlamento europeo, ed intanto alcune madri coraggio con i loro legali hanno chiesto a tutti i politici di unirsi a loro per chiedere un decreto legge immediato anche e soprattutto sulla base di quanto ha stabilito il Parlamento Europeo con la risoluzione del 6 ottobre 2021.
Link RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sull’impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e
bambini (2019/2166(INI))
Si riportano alcuni estratti della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre scorso
- considerando che anche la violenza economica nei confronti delle donne, sotto forma di danni patrimoniali, limitazione dell’accesso alle risorse finanziarie, all’istruzione o al mercato del lavoro o mancato assolvimento delle responsabilità economiche come il pagamento dell’assegno alimentare, merita la dovuta attenzione, in quanto ostacolare l’indipendenza finanziaria e la ricchezza familiare si associa ad altre forme di violenza e comporta un’ulteriore trappola per le vittime; che le vittime finanziariamente non indipendenti sono spesso costrette a continuare a vivere con l’aggressore per evitare insicurezza finanziaria, mancanza di una fissa dimora o povertà e che tale tendenza è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19.
- considerando che i bambini possono essere anche vittima della cosiddetta “violenza assistita“ nell’ambiente domestico e familiare, quando sono testimoni di qualsiasi forma di maltrattamento perpetrata mediante atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative sul piano affettivo; che tale violenza ha conseguenze molto gravi sullo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino e che è pertanto essenziale prestare la dovuta attenzione a questo tipo di violenza nelle disposizioni in materia di separazione e affidamento parentale, assicurando che l’interesse superiore del bambino sia considerato preminente, in particolare al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita nei casi di separazione; che la violenza assistita non è sempre facilmente riconoscibile e che le donne vittime di violenza domestica vivono in uno stato di tensione e di difficoltà emotiva; che nelle cause riguardanti sia la violenza domestica che le questioni relative alla protezione dei minori, i tribunali dovrebbero rivolgersi a esperti dotati delle conoscenze e degli strumenti per evitare decisioni sfavorevoli per la madre che non tengano adeguatamente conto di tutte le circostanze;
- considerando che, per affrontare la questione dell’eliminazione della violenza di genere, è necessario basarsi su dati amministrativi coerenti e comparabili, fondati su un quadro solido e coordinato di raccolta dei dati; che gli attuali dati disponibili raccolti dalle autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri non riflettono appieno la portata della violenza da parte del partner e del suo impatto e dei suoi effetti a lungo termine sia sulle donne che sui minori, dal momento che la maggior parte degli Stati membri non raccolgono dati comparabili e disaggregati per genere sulla violenza né riconoscono la violenza da parte del partner come reato specifico, il che crea una zona grigia che rispecchia il fatto che la reale diffusione e incidenza della violenza domestica sia notevolmente non quantificata e non classificata; che mancano anche dati sull’aumento dei rischi e della diffusione della violenza da parte del partner per gruppi specifici, quali i gruppi di donne svantaggiati o discriminati;
- considerando che in alcuni Stati membri la violenza da parte del partner nei confronti delle donne è spesso trascurata e che nelle cause di affidamento dei minori, visite, contatti e accordi e decisioni in materia di visite sembra che le sentenze comunemente emesse prevedano l’affidamento condiviso o la autorità genitoriale condivisa; che il fatto di trascurare tale violenza porta a conseguenze disastrose per le donne e i bambini, che possono aggravarsi e sfociare in femminicidio e/o infanticidio; che le vittime di violenza da parte del partner necessitano di speciali misure di protezione; che la situazione delle vittime peggiora in maniera considerevole se esse dipendono economicamente o socialmente dall’autore del reato; che è pertanto essenziale tenere pienamente conto di questo tipo di violenza al momento di decidere in merito agli accordi di separazione e affidamento e affrontare le accuse di violenza prima delle questioni relative all’affidamento e alle visite; che i giudici degli Stati membri dovrebbero garantire che sia eseguita una valutazione globale nel rispetto del principio dell'”interesse superiore del minore”, al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita, nell’ambito della quale il minore sia ascoltato, siano coinvolti tutti i servizi pertinenti, sia fornito sostegno psicologico e siano prese in considerazione le competenze di tutti i professionisti interessati;
- considerando che sistematicamente le valutazioni dei rischi da parte delle autorità di contrasto nella maggior parte degli Stati membri non comprendono le informazioni fornite dai minori in merito alle loro esperienze di violenza da parte del partner;
- considerando che, a norma dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e degli articoli 4 e 16 della direttiva (UE) 2016/800, i minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, anche nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con modalità consone alla loro età e che le loro opinioni devono essere tenute in primaria considerazione in funzione dell’età e della maturità del minore;
- considerando che due delle istituzioni più prestigiose in materia di salute mentale, l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Associazione psicologica americana, respingono l’uso della cosiddetta sindrome da alienazione parentale e concetti e termini simili, poiché possono essere utilizzati come strategia contro le vittime di violenza mettendo in discussione le loro competenze parentali, trascurando le loro affermazioni e ignorando le violenze cui sono esposti i minori; che, secondo la raccomandazione della piattaforma EDVAW, le accuse di alienazione parentale da parte di padri violenti nei confronti delle madri devono essere considerate una continuazione del potere e del controllo da parte delle agenzie e degli attori statali, ivi compresi quelli che decidono sull’affidamento dei minori;
- considerando che i procedimenti penali derivanti da una denuncia di violenza domestica sono spesso trattati in modo completamente separato dai procedimenti di separazione e di affidamento; che ciò può significare che viene ordinato un affidamento condiviso dei minori e/o sono imposti diritti di visita che mettono in pericolo i diritti e la sicurezza della vittima e dei minori; che ciò può avere conseguenze irreversibili per lo sviluppo mentale ed emotivo dei minori, compromettendo effettivamente il loro interesse superiore; che è pertanto necessario che gli Stati membri garantiscano che le vittime, in base alle loro esigenze, abbiano accesso gratuitamente a servizi riservati di assistenza alle vittime, agendo nell’interesse delle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale, anche attraverso un sistema di sostegno psicosociale — in particolare durante e dopo le procedure di interrogatorio — che tenga conto delle tensioni affettive associate alle circostanze;
- considerando che la convenzione di Istanbul impone alle parti di adottare misure legislative o altre misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza domestica siano presi in considerazione nella determinazione dei diritti di affidamento e di visita in relazione ai minori e che l’esercizio di qualsiasi diritto di visita o di affidamento non pregiudichi i diritti e la sicurezza della vittima o dei suoi figli; che, otto anni dopo la sua approvazione, la convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da sei Stati membri né dall’UE; che la convenzione di Istanbul costituisce il più importante quadro internazionale vigente per prevenire e contrastare la violenza di genere;
- considerando che l’affidamento condiviso in situazioni di violenza domestica espone le donne a un continuum di violenza prevenibile, costringendole a rimanere in prossimità geografica dei loro aggressori e sottoponendole a un’ulteriore esposizione alla violenza fisica e psicologica nonché ad abusi emotivi, che possono avere un impatto diretto o indiretto sui minori; che, nei casi di violenza da parte del partner, il diritto delle donne e dei bambini a essere protetti e a vivere una vita libera dalla violenza fisica e psicologica dovrebbe prevalere sulla preferenza per la custodia condivisa; che il maltrattamento dei minori da parte dei partner che commettono violenze può essere utilizzato per esercitare un potere sulla madre e commettere atti di violenza contro di lei, un tipo di violenza di genere indiretta nota in alcuni Stati membri come violenza vicaria;
- considerando che la violenza da parte del partner è intrinsecamente legata alla violenza contro i minori e agli abusi sui minori; che l’esposizione dei minori alla violenza domestica deve essere considerata una violenza nei confronti dei minori; che i minori che sono esposti a violenza domestica subiscono conseguenze negative sulla salute mentale e/o fisica, che potrebbero essere acute e croniche; che il maltrattamento nei confronti dei minori in situazioni di violenza contro le donne può continuare e aggravarsi nel contesto delle controversie genitoriali in materia di affidamento e assistenza; che la salute mentale e il benessere dei minori sono peggiorati a causa delle misure di contenimento messe in atto per affrontare la COVID-19;
- considerando che la crescita in un ambiente domestico violento ha implicazioni molto negative per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale del bambino e il suo successivo comportamento come adulto; che il fatto di essere esposti a violenze da piccoli, sia subendo maltrattamenti e/o assistendo a episodi di violenza da parte del partner, costituisce un fattore di rischio per diventare vulnerabile ai maltrattamenti, per commettere violenze da adulti o per sviluppare problemi comportamentali o di salute fisica o mentale;
- considerando che, nonostante i progressi, dalle recenti relazioni emerge che le vittime di reato non sono ancora in grado di esercitare pienamente i loro diritti nell’UE; che l’accesso ai servizi di sostegno è essenziale per le donne esposte alla violenza domestica; che vi è ancora un numero insufficiente di servizi di assistenza specializzati e generalisti per le vittime di violenza da parte del partner e che spesso le vittime incontrano difficoltà nell’ottenere giustizia a causa della mancanza di informazioni e di un sostegno e una protezione insufficienti; che le vittime spesso devono affrontare una vittimizzazione secondaria durante il procedimento penale e in caso di richiesta di risarcimento; che vi sono diversi casi in cui i funzionari delle autorità di contrasto e dei sistemi giudiziari non sono in grado di fornire un sostegno sufficiente alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e che le vittime di violenza di genere hanno persino subito un comportamento negligente o osservazioni inappropriate quando hanno denunciato la violenza;
Osservazioni generali
- condanna con la massima fermezza tutte le forme di violenza di genere, di violenza domestica e di violenza nei confronti delle donne e deplora il fatto che in particolare le donne e i minori, in tutta la loro eterogeneità, continuino ad essere esposti a violenza da parte del partner, la quale costituisce una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità, incide anche sull’emancipazione economica delle donne ed è un fenomeno che si è aggravato durante la crisi della COVID-19;
- ricorda che la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne ha osservato che la crisi della COVID-19 ha messo in luce la mancanza di una corretta attuazione delle convenzioni internazionali per la protezione delle donne e la prevenzione della violenza di genere; invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza l’aumento della violenza da parte del partner durante la pandemia di COVID-19 e li incoraggia a condividere le innovazioni, gli orientamenti, le migliori pratiche e i protocolli nazionali che si sono dimostrati efficaci nel contrastare la violenza da parte del partner e nel sostenere le vittime, soprattutto in situazioni di emergenza;
- sottolinea che gli autori dei reati spesso ricorrono all’azione legale per estendere il loro potere e il loro controllo e continuare a intimidire e instillare paura nelle loro vittime; pone l’accento, a tal riguardo, sul fatto che il minore e la richiesta di affidamento condiviso sono spesso manipolati dal genitore violento per mantenere il contatto con la madre in seguito alla separazione; sottolinea che gli autori dei reati spesso maltrattano i minori oppure minacciano di far loro del male o di sottrarli alle loro partner ed ex partner al fine di arrecare danno a queste ultime, il che ha gravi ripercussioni sullo sviluppo armonioso del minore; ricorda che anche questa è una forma di violenza di genere; osserva che la sospensione degli assegni alimentari può essere utilizzata dagli autori dei reati come minaccia e forma di abuso nei confronti delle loro vittime; sottolinea che tale pratica può causare gravi danni psicologici alle vittime e creare difficoltà finanziarie oppure aggravarle; invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che gli assegni alimentari siano versati alle vittime attraverso i finanziamenti alle vittime, onde evitare abusi finanziari e rischiare di arrecare ulteriori danni alle stesse;
- evidenzia che la convenzione di Istanbul rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta alla violenza di genere nei confronti delle donne e alla violenza domestica; condanna fermamente tutti i tentativi volti a screditare la convenzione di Istanbul e a vanificare i progressi compiuti nella lotta contro la violenza di genere, ivi compresa la violenza domestica, in atto in alcuni Stati membri; invita gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di Istanbul a garantirne un’attuazione piena, efficace e concreta, accordando particolare attenzione all’articolo 31 della convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori, nonché che l’esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;
- chiede che la Commissione e il Consiglio aggiungano la violenza di genere all’elenco delle sfere di criminalità di cui all’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto della particolare necessità di combattere tale reato sulla base di un fondamento comune;
Protezione, sicurezza e sostegno per le vittime di violenza di genere – Affrontare la violenza da parte del partner nei diritti di affidamento e nelle decisioni relative alle visite
- rammenta che, in tutte le azioni concernenti i minori, il loro interesse superiore deve essere considerato preminente; evidenzia che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l’interesse superiore del minore e con l’affidamento e l’assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori, compreso il rischio di violenza successiva alla separazione e di atti estremi di femminicidio e infanticidio; sottolinea che, al momento di stabilire le modalità per l’attribuzione dell’affidamento e i diritti di accesso e visita, la protezione delle donne e dei minori dalla violenza e l’interesse superiore del minore devono essere di primaria importanza e dovrebbero prevalere su altri criteri; pone pertanto l’accento sul fatto che i diritti o le richieste degli autori o dei presunti autori dei reati durante e dopo i procedimenti giudiziari, anche per quanto riguarda la proprietà, la vita privata, l’affidamento dei minori, l’accesso, i contatti e le visite, dovrebbero essere determinati alla luce dei diritti umani delle donne e dei minori alla vita e all’integrità fisica, sessuale e psicologica e orientati al principio dell’interesse superiore del minore; sottolinea pertanto che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l’attribuzione dell’affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l’unico modo per prevenire ulteriori violenze e la vittimizzazione secondaria delle vittime; evidenzia che l’attribuzione di tutte le responsabilità genitoriali a tale genitore deve essere accompagnata da meccanismi di compensazione pertinenti, ad esempio prestazioni sociali e l’accesso prioritario a servizi di assistenza collettiva e individuale;
- sottolinea il ruolo fondamentale del sostegno economico alle vittime per aiutarle a conseguire l’indipendenza finanziaria dal partner violento; pone l’accento sul fatto che la maggioranza delle donne si impoverisce durante i procedimenti di separazione e divorzio e che alcune donne rinunciano a rivendicare la loro quota equa e i loro diritti per paura di perdere l’affidamento dei figli; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione al rischio che la situazione di precarietà delle vittime di violenza domestica si aggravi durante i procedimenti di separazione e divorzio; sottolinea la necessità di eliminare le barriere economiche che possono spingere una donna a non denunciare le violenze subite;; invita gli Stati membri ad attuare misure specifiche per affrontare la violenza economica, per proteggere il capitale e il reddito delle vittime di violenza di genere e per istituire un quadro che garantisca decisioni rapide ed efficaci in materia di assegni alimentari per i figli, al fine di garantire l’emancipazione, la sicurezza finanziaria e l’indipendenza economica delle vittime di violenza di genere, consentendo loro di assumere il controllo delle proprie vite, anche attraverso il sostegno alle donne imprenditrici e lavoratrici;
- Prevenzione: formazione di personale specializzato
- raccomanda vivamente agli Stati membri di istituire tribunali e sezioni specializzati, nonché leggi, formazione, procedure e orientamenti adeguati per tutti i professionisti che si occupano delle vittime di violenza da parte del partner, anche sensibilizzando in merito alla violenza e agli stereotipi di genere, al fine di evitare discrepanze tra le decisioni giudiziarie e la discriminazione o la vittimizzazione secondaria durante i procedimenti giudiziari, medici, di polizia, di protezione dei minori e di tutela, assicurandosi che i minori e le donne siano debitamente ascoltati e che sia data priorità alla loro protezione e a una loro indennizzazione; sottolinea la necessità di rafforzare i tribunali o le sezioni dedicati e una giustizia attenta ai minori e alle donne vittime, di istituire unità di valutazione globale che si occupino di violenza di genere costituite da medici forensi, psicologi e operatori sociali che collaboreranno con i servizi pubblici specializzati nella violenza di genere e incaricati di assistere le vittime; sottolinea l’importanza che le misure giuridiche di protezione siano pienamente applicate per proteggere le donne e i minori dalla violenza e che tali misure non siano limitate o ristrette dalla patria podestà; esorta a rinviare le decisioni sull’affidamento congiunto fino a quando non sia stato indagato in maniera adeguata sulla violenza domestica e non sia stata condotta una valutazione dei rischi;
- ricorda le disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime; sottolinea che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni connesso a tale violenza; chiede pertanto di prestare attenzione agli atteggiamenti di colpevolizzazione delle vittime nella società, anche tra i professionisti nell’ambito del sistema di giustizia penale; invita a riconoscere e affrontare la violenza istituzionale, comprese tutte le azioni e omissioni delle autorità e dei funzionari pubblici tese a ritardare, ostacolare o impedire l’accesso ai servizi pubblici o l’esercizio dei diritti delle vittime, e a mettere in atto sanzioni e misure appropriate per la protezione e il risarcimento delle vittime; sottolinea l’importanza fondamentale di prevedere la formazione, le procedure e gli orientamenti per tutti i professionisti che si occupano delle vittime al fine di aiutarli a individuare i segni di violenza da parte del partner anche senza denunce esplicite da parte delle vittime; suggerisce che tali linee guida e orientamenti debbano prevedere misure volte a promuovere programmi di trattamento sicuri, rispettosi e non colpevolizzanti per le donne vittime di violenza, inclusa la violenza da parte del partner, e a diffondere i migliori trattamenti per tali donne e i loro figli; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione delle denunce anonime e le denunce successivamente ritirate garantendo procedure efficaci e rapide per proteggere le vittime, e assicurando la responsabilità dei partner violenti; incoraggia la creazione di banche dati delle autorità di contrasto che archivino tutti i dettagli relativi a denunce di violenza da parte del partner sporte dalla vittima o da una parte terza, al fine di monitorare e prevenire ulteriori episodi di violenza; chiede di rafforzare l’istruzione e la sensibilizzazione delle comunità, nonché la formazione e l’educazione sulla violenza domestica nei servizi sociali e di polizia nelle zone rurali e remote, sottolineando l’importanza dell’istruzione per informare e sostenere i minori, nonché di programmi per la risoluzione dei conflitti, modelli positivi e ruoli cooperativi;
Prevenzione: affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere – istruzione e sensibilizzazione
- esprime preoccupazione per l’impatto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, che spesso portano a una risposta inadeguata alla violenza di genere contro le donne e a una mancanza di fiducia nei loro confronti, in particolare per quanto riguarda le accuse ritenute false di abusi sui minori e di violenza domestica; esprime preoccupazione anche per la mancanza di una formazione specifica per giudici, pubblici ministeri e professionisti del diritto; sottolinea l’importanza di misure volte a combattere gli stereotipi di genere e i pregiudizi patriarcali attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione; invita gli Stati membri a monitorare e combattere la cultura di denigrazione della voce delle donne; condanna l’uso, l’affermazione e l’accettazione di teorie e concetti non scientifici nei casi di affidamento che puniscono le madri che tentano di denunciare casi di abuso di minori o violenza di genere impedendo loro di ottenere l’affidamento o limitandone i diritti genitoriali; sottolinea che la cosiddetta “sindrome da alienazione parentale” e concetti e termini analoghi, che si fondano solitamente su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza domestica, colpevolizzando le madri per aver alienato i figli dal padre, mettendo in discussione le competenze genitoriali delle vittime, ignorando la testimonianza del bambino e i rischi di violenza cui sono esposti i figli e pregiudicando i diritti e la sicurezza della madre e dei bambini; esorta gli Stati membri a non riconoscere la sindrome di alienazione parentale nella loro prassi giudiziaria e nel loro diritto e a scoraggiarne o addirittura proibirne l’uso nei procedimenti giudiziari, in particolare durante le indagini per accertare l’esistenza della violenza;
- sottolinea che la punizione efficace degli aggressori è essenziale sia per impedire ulteriori violenze sia per rafforzare la fiducia nelle autorità pubbliche, in particolare da parte delle vittime; sottolinea, tuttavia, che la pena detentiva non è di per sé sufficiente a prevenire la violenza futura e che sono necessari programmi specifici di riabilitazione e rieducazione; invita gli Stati membri, secondo quanto previsto all’articolo 16 della convenzione di Istanbul, ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti; sottolinea che, così agendo, gli Stati membri devono accertarsi che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretta cooperazione con i servizi specializzati di sostegno alle vittime; sottolinea che l’educazione è centrale per eliminare la violenza di genere e la violenza da parte del partner in particolare; invita gli Stati membri ad attuare programmi di prevenzione, anche attraverso l’educazione su temi quali l’uguaglianza tra donne e uomini, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale”.
Di Giada Giunti