All’intervento della Corte Costituzionale, n. 131 del 27 aprile 2022, che ha finalmente posto fine ad una delle tante discriminazioni di cui è vittima la donna, ovvero quella sull’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli, ha fatto seguito la circolare del Ministero dell’Interno https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-063-servdemo-01-06-2022.pdf
diretta ai Sindaci, i quali dovranno tempestivamente fornire le conseguenti indicazioni agli uffici di stato civile.
La storica sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.”
Nella motivazione della pronuncia, il Giudice delle leggi ha spiegato che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis“, “si radica nella sua identità familiare“, e perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori.”
Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori“, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.
In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.
Dunque, in attuazione della predetta sentenza costituzionale, l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione, fatto salvo l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto.