In tema di divorzio, l’autorizzazione alla donna di conservare il cognome del marito accanto al proprio costituisce una eventualità straordinaria.
Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 654/2022, ai sensi dell’art. 143 bis c.c., l’aggiunta del cognome del marito insieme a quello della moglie può essere un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio.
Con il divorzio si perde questa facoltà.
Si può continuare ad utilizzare il cognome dell’ex marito anche dopo il divorzio solo eccezionalmente e qualora vi siano delle condizioni che, valutate dal giudice, siano considerate meritevoli di tutela.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
Tale disciplina è frutto del principio cui l’ordinamento familiare è ispirato e che privilegia la coincidenza fra denominazione personale e status, sicché la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, ma che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica.
Né può escludersi che il perdurante uso del cognome maritale possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale a mente dell’art. 8 C.E.D.U., un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente.
La valutazione della ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l’autorizzazione all’utilizzo del cognome del marito è rimessa al giudice del merito giacché di regola non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell’esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente. (cfr. Cass. 217062015; Cass. 38692019; Cass. 34352020).