AGI – Proroga del contratto di espansione e nuove finestre per presentare le domande di accesso all’Ape sociale e all’uscita per i lavoratori precoci. Sono le due principali novità in tema di pensioni contenute nel decreto Lavoro, secondo la bozza che l’Agi ha potuto visionare.
È prevista quindi la proroga al 2025 della facoltà di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula del contratto di espansione, fermo restando il limite minimo di 50 unità lavorative in organico, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Inoltre, viene consentito alle imprese interessate da contratti di espansione di gruppo di completare i piani di turn over previsti, consentendo loro, mediante accordi sindacali, di pianificare le uscite dei lavoratori più anziani in un arco temporale più ampio.
Ape sociale
Il testo prevede che già a partire dal 2023, vi siano tre identici termini di presentazione delle domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale e per il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto per i lavoratori precoci. I termini di presentazione delle domande sono unificati al 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
Cambia qualcosa anche in tema di ricongiunzioni: viene sostituito il rendimento previsto in favore della gestione verso cui opera la ricongiunzione, attualmente pari al 4,5% annuo, con un rendimento in linea con quello offerto dal sistema contributivo, ovvero la media quinquennale del tasso di crescita del Pil.
Un articolo del decreto modifica poi la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali: la finalità è di mitigare la sanzione amministrativa in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10 mila euro annui.
Infine, viene innalzato a 3.000 euro il limite delle spese deducibili dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
Opzione donna
Nessun riferimento, nella bozza del decreto, a Opzione donna: i requisiti per accedere rimangono 60 anni d’età (riducibile di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di due anni) e 35 anni di contributi, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale; peraltro, in tale ultima ipotesi la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.