Con il termine gente del mare si indicano varie categorie di personale. E’ il personale che lavora a bordo di navi della marina mercantile italiana e che è iscritto presso una capitaneria di porto. La selezione del personale è effettuata dall’ufficio di collocamento della gente di mare.
Disposti ad ottenere ascolto e tutti ben consapevoli dei loro diritti negati, i marittimi appartenenti alla II categoria del comparto di Napoli, quali personale di camera, personale di cucina e famiglia, con le dettagliate specificazioni, si sono presentati di fronte alla sede della Direzione Nazionale dell’INPS in Roma Via Ciro il Grande. La richiesta non è stata solo quella tecnico-burocratica dello sblocco dei pagamenti delle indennità di malattia pregresse dovuto ad un problema specialistico di invio da parte del sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato flusso UNIEMENS, ma anche la esecrabile decurtazione della percentuale dall’originario 75% al 60%.
La dirigenza INPS ha dimostrato rispetto istituzionale ed ha accolto i rappresentanti sindacali, sindacato ORSA Segretario nazionale Gennaro Bottiglieri, oltre FIDAP e CISLE Democrazia Cristiana Michele Battiloro della Direzione Nazionale. Dopo il chiarimento, gli stessi rappresentanti sindacali con un rappresentante della Direzione dell’INPS hanno pubblicamente riferito a tutti i presenti compresi alcuni giornalisti intervenuti. L’INPS provvederà a risolvere il problema dello sblocco, ma per quanto riguarda la subita riduzione i marittimi si devono rivolgere al Ministro del lavoro Calderone, al Vice ministro Bellucci ed al sottosegretario Durigon, in quanto la riduzione è stata fissata con la legge di bilancio.
L’INPS, con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, facendo seguito alla Legge di Bilancio 2024, ha precisato che al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare (RDL 1918/1937) devono essere provvisoriamente determinate sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro. Inoltre, in caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, l’INPS procederà alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti. L’intervento dell’INPS ruota intorno alla tutela della malattia dei marittimi, dopo che la Legge 213/2023 ha previsto, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, che l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione. La stessa Legge di Bilancio ha anche previsto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità sia determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.
La pacifica manifestazione dei marittimi del comparto di Napoli ha evidenziato antiche questioni dirimenti di questi lavoratori del mare che sono, questi sì, dimenticati non solo dalle persone fisiche che occupano i posti nella gerarchia della struttura organizzativa dello Stato, ma, dispiace dirlo, anche dalle stesse rappresentanze sindacali più rappresentative.
Base di calcolo della indennità di malattia. La base di calcolo del 75%, ora del 60%, non deve avvenire sul netto della busta paga, ma sul lordo. L’importo lordo della retribuzione del lavoratore costituisce la retribuzione del lavoro svolto dal lavoratore. All’utilizzo della forza lavoro da parte dell’imprenditore corrisponde secondo il CCNL marittimi la retribuzione lorda che diventa netta a seguito delle note sottrazioni. Ma nei giorni in cui il lavoratore è malato ed ha garantita sia la retribuzione e sia la permanenza del posto di lavoro, pur assente, il lavoratore ha diritto alla retribuzione lorda, che dopo le sottrazioni riceverà il netto. Ne consegue che proprio l’indennità di malattia deve essere calcolata sulla retribuzione lorda.
Precari per tutta la vita lavorativa fino alla data della pensione, senza TFR. Si indica con la sigla CRN – Continuità Rapporto di lavoro marittimo -. Nel regime di continuità si realizza un rapporto lavorativo di natura stabile che dura non soltanto durante i periodi di imbarco, ma anche durante i periodi di tempo che il marittimo trascorre a terra, con conseguente maturazione del diritto alle ferie ed ai riposi. In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo, non è generalizzato, essendo riscontrabile esclusivamente nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, tanto che viene ogni volta liquidato il TFR. La contrattazione collettiva, al fine di assicurare ai lavoratori marittimi, le cui prestazioni lavorative sono spezzettate da periodi a bordo delle navi e periodi a terra in attesa di un nuovo imbarco, un certo livello di stabilità lavorativa, ha creato il c.d. regime di continuità del rapporto di lavoro, che prevede il riconoscimento di un rapporto di lavoro diviso in tre fasi: 1) una fase di imbarco attivo a bordo della nave; 2) una fase di inattività predeterminata di riposo a terra, in cui il marittimo usufruisce delle ferie e dei riposi compensativi maturati e non goduti; 3) una fase di inattività in cui il marittimo rimane a terra ma è a disposizione dell’armatore e riceve un compenso inferiore a quello ricevuto durante il periodo di imbarco. Il problema posto dai marittimi di Napoli è l’inadeguatezza di tale compenso che non consente neppure di soddisfare i bisogni minimi della famiglia e che è indilazionabile un intervento del Ministro del Lavoro.
Orario di lavoro, riposo, esigenze straordinarie. Per il personale a bordo di navi marittime, l’orario di lavoro standard è di 8 ore al giorno, con un giorno di riposo a settimana e periodi di riposo supplementari nei festivi. In base alle norme nazionali, il datore di lavoro deve garantire che i membri dell’equipaggio rispettino il limite massimo di ore di lavoro e i tempi minimi di riposo: massimo di ore lavorate: 14 ore nell’arco di 24 ore o 72 ore nell’arco di un periodo di 7 giorni; periodo minimo di riposo: 10 ore nell’arco di 24 ore o 77 ore nell’arco di un periodo di 7 giorni. Ma in realtà il marittimo vivendo sulla nave è in servizio permanente effettivo e le condizioni di lavoro sono massacranti e il riposo di fatto inesistente; si dorme in quattro in una cabina per due.
Durante l’inverno la presenza dei viaggiatori varia da 800 a 1.000 e durante l’estate il numero dei viaggiatori sale a 2.000 /2.200 per cui gli addetti alla cucina, alla sistemazione delle cabine, alla pulizia e sistemazione delle parti comuni ed ogni altra necessaria incombenza comporta ore di lavoro oltre l’orario che neppure possono essere calcolate. Diverse sono le particolarità che connotano la prestazione lavorativa del personale marittimo, in virtù della necessità di espletare le proprie mansioni su di un battello in navigazione e non dentro una fabbrica. E’ vero che è scritta
la disciplina particolarmente vincolante in materia di mansioni, la cui differenza con la disciplina comune risulta accentuata. Infatti, i componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, ma di fatto non avviene con l’aggravante che il comandante, nell’interesse della navigazione, può adibire temporaneamente il marittimo ad un servizio diverso, purché non inadeguato al grado ed al titolo professionale. Il comandante di una nave ha il diritto di chiedere a un membro dell’equipaggio di svolgere ore supplementari se lo ritiene necessario, ad esempio per l’immediata messa in sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per prestare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare.
Ora la soluzione degli annosi problemi dei marittimi passano all’attuale Governo, che si deve ricordare degli ultimi; lavoratori che devono essere rispettati come gli altri e che hanno una dignità che è scritta sulle acque dei mari. Personalmente ricordo alla donne e agli uomini dell’attuale Governo che già negli anni ’70 ci si scandalizzava della “jungla retributiva”, non sembra che si sia fatto molto in proposito.
di Carlo Priolo giornalista professionista