Dal 1° gennaio al dicembre 2026 Per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, la legge di Bilancio 2024 ha riconosciuto nei confronti delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Beneficiari e Periodo di riferimento: La misura agevolata trova applicazione, per i periodi di paga dal:1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei confronti delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nei confronti delle lavoratrici madri di due figli,
fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.In via eccezionale, per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. In attesa di istruzioni da parte dell’Inps, proponiamo un modello di dichiarazione da sottoscrivere a cura delle lavoratrici madri aventi diritto alla decontribuzione.