Il riconoscimento dell’invalidità civile può avvenire secondo due modalità con revisione ed in via definitiva
La revisione dell’invalidità è prevista, quando la patologia di cui soffre l’invalido possa modificarsi nel tempo in termini positivi e quindi migliorare. L’indicazione dell’eventuale data di revisione viene riportata all’interno dei verbali di invalidità, contrariamente se si tratta dunque di invalido non rivedibile la dicitura riportata all’interno dello stesso sarà proprio quella di condizione di invalidità permanente non soggetta a revisione, questo comporterà per il paziente invalido che lo stesso non dovrà più sottoporsi a visita poichè è stata applicato il dm del 02-08-2007 tale dicitura sta ad indicare che la patologia dell’assistito in questione rientra nella lista delle 12 patologie contenute nel DM PER LE QUALI è PREVISTO L’ESONERO DI VISITE DI CONTROLLO E O REVISIONE
Si tratta ovviamente di patologie di una certa gravità e che non sono suscettibili di miglioramento, in presenza delle quali l’invalido non dovrà più essere richiamato a visita per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante.
Però ATTENZIONE: per essere “esonerati da future visite di revisione per l’applicazione del DM 2/8/2007” occorre che nel verbale, accanto a questa dicitura, vi sia “SI”. Altrimenti, in presenza della dicitura “esonero da future visite di revisione per l’applicazione del DM 2/8/2007 NO” significa che le patologie riscontrate all’invalido non rientrano in una delle 12 voci del DM 2/8/2007 e che quindi potrà essere sottoposto a future visite di revisione dell’invalidità
Spesso però accade che le indicazioni contenute nel DM del 2/8/2007 non siano applicate e che quindi l’invalido, pur in presenza delle gravi patologie indicate nel decreto ministeriale del 2/8/2077, venga ugualmente chiamato e sottoposto a visita di revisione. Che fare in questi casi?
Se l’invalido, che dovrebbe essere esente da visita di revisione perché ha una patologia di quelle rientranti nel DM 2/8/2077, viene comunque chiamato a visita di controllo, il consiglio è quello di:
- Presentarsi comunque a visita (l’Inps con il messaggio del giorno 6-05-2021 ha previsto la sospensione della pensione di invalidità per le persone che risultano assenti alla visita di revisione) e durante la stessa far presente che si rientra in una delle 12 voci di cui al DM 2/08/2007, documentando la propria situazione sanitaria con certificazione sanitaria adeguata e chiedendo l’annotazione relativa al diritto all’esonero;
- Contattare per tempo l’ASL o l’Inps competente, inviando un’istanza con richiesta di esonero ed allegando la relativa documentazione sanitaria.
Nel caso in cui non si riesca ad ottenere l’esonero da future visite di revisione per l’applicazione del DM 2/8/2007, è possibile ricorrere in Tribunale.