La recente legge sull’affidamento condiviso (8 febbraio 2006 n° 54) sottolinea il concetto di bi-genitorialità allargata, intesa come necessità di ampliare la prospettiva di frequentazione e rapporto da parte del minore con entrambi i gruppi familiari (art. 155 c.c. comma 1) “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il tema della capacità genitoriale viene maggiormente richiamato dall’applicazione della nuova legge, per difendere il proprio ruolo, giuridico prima ancora che psicologico, trasmette il dubbio sulla possibilità che l’altro genitore possa essere negativo per il minore, prendendo spunto dall’art. 155-bis della stessa legge, in cui si afferma la necessità dell’affidamento esclusivo allorché “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”. Per poter valutare quando è possibile che un genitore non agisca direttamente a favore del figlio, ma anzi possa procurargli difficoltà, problemi ed infine disturbi di natura psicopatologica dell’Io il primo passo è attraverso la Consulenza Tecnica d’Ufficio, effettuata dallo psicologo forense, il quale è tenuto ad utilizzare metodologie scientificamente affidabili e ciò sembra particolarmente importante per ridurre gli aspetti soggettivi e non riconosciuti dalla comunità scientifica dei metodi in ambito forense.
La CTU nei casi di affidamento familiare hanno come aspetti metodologici: lo studio del caso attraverso la lettura e l’analisi del fascicolo processuale; stabilire un programma peritale per i consulenti di parte, se presenti (ad es. date, informazioni su come si intende procedere nelle valutazioni); acquisizione di notizie e documenti tramite i consulenti di parte, se presenti. Incontri individuali (anamnesi e colloquio clinico) con i due genitori con lo scopo di:
- esplorare le motivazioni all’azione legale;
- esplorare le motivazioni alla richiesta di affidamento;
- valutare il vissuto del soggetto verso l’atro genitore e verso il/i figlio/i.
Incontri congiunti con la coppia genitoriale con lo scopo di:
- analizzare le loro dinamiche di relazione e le interazioni che intercorrono;
- eventuali anticipazioni delle conclusioni raggiunte.
Incontri individuali con il/i minore/i con lo scopo di:
- valutare il grado ed il livello di maturazione e di sviluppo cognitivo-affettivo;
- analizzare i vissuti del minore nei riguardi delle figure di riferimento;
- valutare la disponibilità verso entrambi i genitori;
- analizzare i perché di un’eventuale scelta rispetto al tipo di affidamento.
Incontri con i genitore (entrambi individualmente) – figlio/i con l’obiettivo di analizzare e valutare le dinamiche della loro relazione e le modalità dei comportamentali-reattive del/i minore/i. Test individuali di personalità e proiettivi ai genitori ed al/i minore/i. Incontro/i genitori – figlio/i, se possibile, con lo scopo di analizzare e valutare le loro dinamiche di relazione ed il posizionamento affettivo e comportamentale del/dei minore/i. Visite domiciliari c/o le abitazioni dei genitori, alla presenza di tutte le persone che vivono nella casa con lo scopo di:
- analizzare e valutare la disposizione della casa;
- osservare la stanza del/i minore/i, eventuale presenza di giochi;
- analizzare le dinamiche che intercorrono tra le persone che la abitano.
Incontri con altre figure significative per il/i minore/i (nonni, zii, sorelle e fratelli maggiorenni, fratellastri, nuovi partner dei genitori, collaboratori, familiari etc.), con eventuale raccolta anamnestica ed effettuazione di colloqui clinici. Osservazione presso l’ambiente scolastico incontri con insegnanti o eventuali operatori dei servizi sociali. Fra i criteri psicologici per la scelta del tipo di affidamento, ritroviamo:
- documentare o escludere l’esistenza di un’eventuale psicopatologia in uno o in entrambi i genitori;
- valutare se detta patologia è tale da escludere o inficiare nella sostanza l’idoneità educativa e la disponibilità psico-affettiva del genitore affidatario o che chiede l’affidamento;
- indagare sulla presenza di comportamenti devianti o criminali in uno o in entrambi i genitori (alcolismo, tossicomanie etc.);
- valutare la personalità di entrambi i genitori, analizzandone la struttura, lo stile di vita, le compensazioni adottate, le mete perseguite, i vissuti nei confronti dei figli, il tipo di inserimento lavorativo e sociale;
- analizzare i vissuti del bambino nei confronti di entrambi i genitori (attraverso colloqui e test proiettivi), nonché il significato di determinati comportamenti (insuccessi scolastici, tristezza, aggressività, disadattamento, precocità di sviluppo etc.);
- analizzare la relazione genitori/figli, le dinamiche che intercorrono fra loro;
- valutare i desideri ed i bisogni dei minori, relativamente l’eventuale loro scelta;
- indagare su i due gruppi familiari, nelle loro componenti sociali, culturali, economiche e lavorative;
- analizzare le personalità e valutare l’incidenza positiva o negativa di eventuali presenze affiancate ai genitori (parenti, conviventi, nuovi partner affettivi etc.);
- valutare l’età ed il sesso dei minori, in riferimento ai modelli identificativi di genere rispetto l’ipotesi di affidamento;
- analizzare i vissuti di ciascun genitore nei riguardi dell’altro, eventuali ostilità e rancori espressi o inespressi; valutare l’eventuale disponibilità di un genitore verso l’altro e che tipo di immagine trasmettono l’uno dell’altro ai minori e chi riuscirà a favorire rapporti positivi della prole con l’altro genitore.
In conclusione, i criteri per la valutazione delle capacità genitoriali, per l’emissione di provvedimenti (affidamento mono-genitoriale e/o a terzi) sono i seguenti:
- presenza di psicopatologia nei genitori;
- incidenza dell’eventuale psicopatologia sugli aspetti emotivo-affettivi della relazione genitore-figlio, sulle capacità educative ed affettive del genitore;
- presenza di comportamenti devianti o criminali (alcolismo, tossicomanie) con coinvolgimento anche parziale e ridotto del minore;
- inadeguato “stile di vita”, con messaggi ed esempi legati a valori negativi;
- vissuti negativi nei confronti del figlio;
- incapacità di attivare modalità di protezione del figlio per garantirne il benessere;
- indisponibilità di un genitore verso l’altro e la trasmissione di un’immagine negativa dell’altro genitore al figlio, non favorendone i rapporti.
Antonella Betti, Roma