Oggi, lunedì 26 aprile, ore 12:00, alla Camera dei Deputati la Conferenza Stampa di presentazione della Proposta di Legge che vede come prima firma l’onorevole Maria Teresa Bellucci. La conferenza è dedicata all’Istituzione della Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori e all’abbassamento da 12 a 8 anni dell’ascolto in sede giudiziaria.
L’onorevole Bellucci ritiene che “la pandemia ha messo a dura prova la popolazione e, in particolare, i più piccoli ai quali sono stati negati, ancor maggiormente ai minori disabili, diritti fondamentali come l’istruzione e la socialità. Nel frattempo sono aumentate le violenze in età evolutiva e il dramma della pedopornografia.
A tutto questo, come abbiamo più volte denunciato, in Italia si aggiunge l’assenza di garanzia del diritto all’ascolto del minore nelle aule giudiziarie.
Una questione improcrastinabile a cui teniamo molto perché l’ascolto è innanzitutto attenzione, è cura, è rispetto del supremo interesse dei più piccoli”.
E’ importante e necessario far rispettare le normative, soprattutto quando si tratta del “superiore interesse del minore”. La considerazione sui minori deve avere un prevalente impegno proprio per la vulnerabilità del soggetto tutela e per gli effetti che una decisione errata possa condizionare la vita futura del minore stesso.
L’ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è regolato nell’ordinamento civile italiano, dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla L. 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013. Riguardo le leggi sovranazionali, è previsto dall’art. 12, Convenzione di New York e dall’art. 6, Convenzione di Strasburgo.
Anche la Cassazione sì è più volte espressa sull’ascolto del minore, come pure sulla nullità di tutti i provvedimenti decisi in mancanza dell’ascolto del minore stesso. Il mancato ascolto può viziare il provvedimento.
Corte di Cassazione n. 10774/2019: Affido nullo in assenza di audizione del minore infradodicenne
La Corte di Cassazione, con sentenza 10774 del 17 aprile 2019, ha affermato che, in sede di separazione, l’audizione del minore infra dodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità del provvedimento di affido esclusivo del figlio.
Incombe inoltre sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre alla quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto.
Minore deve essere ascoltato dal giudice? (Cass. 32309/18) 13 Dicembre 2018, Cassazione civile
Con il compimento del dodicesimo anno d’età sorge l’obbligo del giudice di ascoltare il minore nei procedimenti che lo riguardano, con sanzione di nullità a meno che non vengano espressamente menzionate la ragioni per le quali il suo ascolto sia superfluo o contrario all’interesse del minore.
In caso di procedimenti che riguardano minori ultradodicenni, il giudice è tenuto a procedere alla sua audizione, essendo il minore portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, non vincolano il giudice ma non possono essere ignorati.
Affidamento dei figli: il minore infradodicenne, capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato
L’audizione è prescritta a pena di nullità nei procedimenti ex art. 337 bis c.c. quando si assumano provvedimenti sulla convivenza dei figli con uno dei genitori (Cass. n. 1474/2021)
Le linee guida del comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di bambino
“un sistema giudiziario a misura di minore protegge i giovani dalle difficoltà, si assicura che abbiano voce in capitolo, tiene di debita considerazione le loro parole; di essere consultato ed ascoltato nei procedimenti che coinvolgono e lo riguardano. in particolare, si dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore; dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai loro punti di vista e alle loro opinioni; i minori dovrebbero essere trattati con attenzione, sensibilità, e rispetto nel corso di qualsiasi procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, il loro benessere, ai loro bisogni specifici e nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica. I minori dovrebbero essere considerati clienti a pieno titolo con i loro diritti, e gli avvocati che li rappresentano dovrebbero farsi portavoce della loro opinione. Dovrebbero essere utilizzate e considerate come prove ammissibili le tecniche di assunzione quali registrazioni audio o video; dovrebbero essere redatti e utilizzati verbali di audizione”.
Ci troviamo nuovamente in situazioni in cui le leggi esistono e sono chiare, ma i bambini vengono realmente ascoltati e tutelati nelle aule giudiziarie come prevedono le normative?
Di Giada Giunti