ROMA – Dopo la sentenza 13274 del 2019 con cui la Cassazione stabiliva che l’affido esclusivo di un minore a un genitore non si può fondare solo sulla diagnosi di sindrome dell’alienazione parentale (pas) o sindrome della ‘madre malevola’, dalla Suprema Corte arriva un altro verdetto destinato a fare giurisprudenza nella sconfessione di quello che da più parti è stato definito un ‘costrutto ascientifico’, che però continua a essere utilizzato nei tribunali per allontanare i bimbi dalle loro madri.
Stavolta la Cassazione, con un’ordinanza, si pronuncia per annullare un decreto della Corte d’Appello di Venezia del dicembre 2019 che stabiliva l’affido superesclusivo al papà di Ruth (il nome è di fantasia, ndr), la bimba tolta a soli 6 anni da Patricia (il nome è di fantasia, ndr) sulla base di un primo provvedimento del Tribunale di Treviso che ricalcava le conclusioni della seconda Ctu (Consulente tecnico d’ufficio, ndr), accusando la donna di essere una ‘madre malevola’. Un’ordinanza, la 13217 del 2021, che, per l’avvocato Antonio Voltaggio, legale di Patricia, “è un colpo quasi mortale alla pas, che viene paragonata a una teoria nazista”.
CONDOTTA MATERNA RICONDUCIBILE A PAS NON COSTITUISCE FATTO PREGIUDIZIEVOLE PER LA MINORE
“La Corte territoriale- si legge nell’ordinanza- ha fatto riferimento a ‘gravi ripercussioni ed effetti sulla minore’, a ‘condotte scellerate’ della madre senza però indicarle e specificarle, nonché ad un comportamento ‘improntato a gravi carenze nella genitorialità con volontà tesa ad estraniare la minore dal padre’ […] omettendo di esplicitare quali siano stati gli specifici pregiudizi per lo sviluppo psico-fisico della minore, peraltro non considerando le possibili conseguenze di una brusca sottrazione della minore alle madre”.
Ma la Cassazione dice di più: “In altri termini, il riferimento alla condotta tesa ad estraniare la figlia dal padre – sostanzialmente ricondotta alla cosiddetta pas, ovvero alla cosiddetta ‘sindrome della madre malevola’ – e la evidenziata conflittualità con l’ex partner, non appaiono costituire fatti pregiudizievoli per la minore alla stregua della descrizione delle vicende occorse, tenuto comunque conto del controverso fondamento scientifico della sindrome pas, cui le ctu hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l’effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell’ambito delle patologie cliniche”.
GIUDICE VERIFICHI FONDAMENTO RELAZIONE CTU SE PRESENTA DEVIANZE DA SCIENZA MEDICA UFFICIALE
Non solo. La Corte entra nel merito del punto di equilibrio tra le conclusioni dei consulenti dei tribunali e i provvedimenti dei giudici, stabilendo quale sia la prassi da seguire in questi casi: “Il giudice di merito- si legge-, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto – sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici – a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”.
E nel caso specifico di Patricia, chiarisce: “Proprio il riferimento della Corte veneziana al buon rapporto di accudimento della minore da parte della ricorrente dimostra plasticamente il travisamento in cui lo stesso giudice d’appello è incorso nel ritenere che la signora fosse stata protagonista di un comportamento concretizzante l’invocata cosiddetta pas desunto dalle predette condotte, attraverso, come esposto, un implausibile sillogismo la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato”.
AVV. ANTONIO VOLTAGGIO: “PRONUNCIA CORTE VENEZIANA ESPRESSIONE DI ‘TATERTYP’: RIFERIMENTO A TEORIA NAZISTA”
Ma la Cassazione, commenta Voltaggio, “va ancora oltre, definendo la pronuncia della Corte veneziana ‘espressione di una inammissibile valutazione di ‘tatertyp’ ovvero configurando una sorta di ‘colpa d’autore’ connessa alla postulata sindrome’. Questo punto dell’ordinanza- prosegue il legale- porta un serio e originale contributo sulla riflessione dei danni provocati dal postulato della pas. Infatti la ‘tatertyp’ (‘tipo di reo’) è un termine giuridico tedesco, che fa riferimento a una teoria nata in Germania nel 1940, in pieno periodo nazista, basata sull’idea che si può essere soggetti a punizione non tanto per il fatto commesso quanto piuttosto per il modo d’essere della persona. Dunque, nel caso specifico, la madre è stata stigmatizzata dalla Corte veneziana non in quanto ‘madre inadeguata’, ma per il suo carattere e per un pregiudizio sulle donne che trova il suo fondamento nella sindrome della pas, che ritiene le madri alienanti e cattive genitrici”.
“La madre, per essere ancora più chiari, non ha potuto vedere la figlia per mesi e mesi, senza aver commesso alcun reato, ma solo per il fatto di essere stata una donna poco remissiva nei confronti dei ctu e del sistema giudiziario– osserva Voltaggio- Per finire, secondo la Cassazione, la Corte veneziana ‘ha palesemente trascurato le conseguenze sulla minore del c.d. super-affido al padre in ordine alla conseguente rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un momento così delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina’”.
PATRICIA: “CTU MI HANNO DIFFAMATA, FINALMENTE È FATTA GIUSTIZIA”
“Ho passato un anno e mezzo ad essere giudicata su ciò che non ero da due Ctu che mi hanno diffamato- commenta all’agenzia di stampa Dire Patricia, 40enne di origini ivoriane- Questa ordinanza ha ribaltato la situazione, spero sia da lezione per tutti quanti, finalmente c’è giustizia anche per gli stranieri. Spero che la legge sia dalla mia parte questa volta- sottolinea- io voglio che mia figlia torni a casa e che ci sia un affido condiviso, perché al padre non è mai stato negato di vederla”.
(fonte agenzia DIRE)
“Questa ordinanza- conclude l’avvocato Voltaggio- rappresenta un importante passo verso la sconfessione della pas o alienazione parentale che tanti danni sta provocando, rischiando di trasformare il principio del primario interesse del minore in quello prevalente di uno dei genitori a scapito dell’altro, quasi sempre la madre”.