L’Assegno temporaneo è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso cumulativamente, dei seguenti requisiti:
.Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
.essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
.essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
.essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
.essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto legge n 7972021 che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
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una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
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una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sonomaggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.