Con la circolare INPS 15 luglio 2021, n. 109, l’Istituto illustra quanto disciplinato dall’art. 1, commi da 486 a 489, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di recupero dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva).
La disposizione, in particolare, introduce la necessità di tutela dei figli dell’autore del reato di omicidio del partner, a loro volta considerati vittime dell’evento delittuoso, incidendo sull’esercizio da parte dell’Istituto dell’azione surrogatoria di recupero dei trattamenti pensionistici e assistenziali.
È stato disposto che, per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato o da Istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici nei confronti degli autori di un delitto di omicidio del partner, sorti a seguito della commissione del reato, in caso di decesso dell’omicida non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli, minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, se estranei alla condotta delittuosa.
Nella circolare sono fornite, inoltre, le indicazioni alle strutture territoriali riguardo alle nuove modalità di esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni pensionistiche, dell’indennità di malattia e di prestazioni assistenziali erogate agli “invalidi civili”.
In attuazione delle disposizioni, le strutture territoriali sospenderanno nei confronti dei figli dell’autore del delitto la trattazione in sede amministrativa delle eventuali pratiche di surroga già in essere e avranno cura di adottare periodicamente atti interruttivi della prescrizione presentando la domanda di recupero al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, presso il Ministero dell’Interno.
Fonte Inps