L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge?
Nel caso esaminato dalla Corte la signora nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato ad un’attività professionale per dedicarsi alla crescita dei figli e ciò anche dopo la separazione dal marito il quale al contrario aveva potuto dedicarsi completamente al lavoro quale proprietario e amministratore di una delle maggiori imprese calzaturiere italiane.
Non più in età da poter trovare un lavoro, la signora viveva con i figli grazie all’assegno divorzile, e aveva intrapreso una relazione con un compagno, dal quale aveva avuto una bambina, operaio che aveva un reddito di mille euro mensili con il quale pagava anche il mutuo per la casa presso cui vivevano anche i figli, del precedente matrimonio, studenti.
Oggi 5 novembre 2021, le Sezioni Unite con sentenza n. 32198 sono intervenute a definire la sorte dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza con un nuovo compagno.
Esse hanno affermato in primo luogo che, allo stato attuale, l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante: le Sezioni Unite affermano che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno.
Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio.
La Corte segnala come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale sono possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone.