Il 28 febbraio 2022 è stato presentato un disegno di legge in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche.
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01343873.pdf
Si affronta così una questione molto delicata e sempre più avvertita nella coscienza civile e nel dibattito pubblico in Italia e in Europa: il diritto di coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche a non subire, dopo la guarigione, discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò che riguarda l’accesso ai servizi bancari e assicurativi e alle procedure di adozione.
In questi casi, infatti, la legislazione vigente e le prassi contrattuali contemplano la possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute dei contraenti e dei richiedenti; nel caso della stipula di contratti bancari e assicurativi, al consumatore vengono richieste informazioni sullo stato di salute e, in caso di pregresse patologie oncologiche, la storia medica del consumatore può giustificare l’imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli normalmente e normativamente previsti, oltre a incidere in modo specifico sulla valutazione del rischio dell’operazione e della stessa solvibilità del consumatore.
Precise indicazioni sul superamento di tali discriminazione provengono dall’esperienza di alcuni Stati membri dell’Unione europea. È il caso, in particolare, di Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo, che già si sono dotati di specifici strumenti legislativi che impediscono agli operatori bancari e assicurativi di considerare la storia clinica del consumatore che sia stato affetto da patologia oncologica, trascorso un determinato periodo di tempo dalla guarigione.
Analoghe indicazioni sono contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su Rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI)).
In particolare, nell’enunciazione dei campi di azione – al paragrafo 125 – il Parlamento «chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età».
Per fare fronte a tale situazione, in linea con le indicazioni europee, il disegno di legge
pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
In materia di procedure di adozione, si propone la modifica di specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell’articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell’idoneità all’adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute.
Per un approfondimento:
https://dirittoallobliotumori.org/