Si è svolto a Roma il 27 maggio nella SALA SPAZIO EUROPA della SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA / ROMA, sotto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, un Convegno del tutto singolare per la qualità dei relatori e per la qualità e serietà di analisi attraverso cui si è affrontato il tema della violenza istituzionalizzata e della vittimizzazione secondaria.
L’ideatrice e relatrice, Filosofa del Diritto e Logica dell’Interpretazione Giuridica, Prof.ssa Rita Ferri autrice del
saggio “VIOLENZA ISTITUZIONALE CONTRO MINORENNI E DONNE. L’OCCULTAMENTO PER AUTOREFERENZA” (ED. CLICHY, 2019) ha inteso promuovere tale Convegno “per fare una distinzione tra piano del Diritto e quello semplicistico della propaganda e, pertanto, per rimarcare la necessità che si ponga chiarezza, sul piano specificatamente giudiziario, in merito ai reati di omissione e abuso commessi a seguito di procedure, giudizi e provvedimenti giudiziari illegittimi, illegali e illeciti espressi dall’autorità giudiziaria, come nei casi di strappo violento e fortemente traumatico dei minorenni dalle cure di madri amorevoli che non hanno commesso alcun reato e che hanno denunziato la violenza da parte dell’ex partner e genitore dei propri figli. Tali sottrazioni non soltanto non trovano legittimità ma si pongono – afferma la docente – in netto contrasto con la Legge, e dunque in quanto contra legem debbono essere severamente puniti secondo la legge vigente, svolgendo così la norma il ruolo di deterrenza che gli è proprio”. Aggiunge la docente “a me pare che alcuni dei Convegni sul tema che si stanno realizzando attualmente stanno puntando su una generalizzazione, depistando dall’eziologia del problema e semplificandolo ponendone come causa una semplice carenza di formazione degli avvocati, dei magistrati, dei ctu: tout court. Un discorso del genere rivolto a persone che non hanno consapevolezza di quanto disposto dal Diritto e di quelli che sono i propri diritti legittimi soggettivi risulta essere una proficua propaganda che, in quanto per l’appunto propaganda, assolutizza una idea facendo tabula rasa del resto e particolarmente di ciò che la contrasta, da un lato cancella le responsabilità passate con un colpo di spugna, da un altro si propone, in una sorta di strategia che fa seguito a esperienza pregressa ben consolidata, come fautore dei principi che dovrebbero essere alla base della formazione da imprimersi sugli attori sopra citati, tra cui gli stessi magistrati. Per chi conosce le trame, le storie e i rapporti pregressi di costoro, questo discorso pone non pochi problemi sul piano della autonomia e terzietà dei singoli magistrati.
Per chi invece, mastica di Diritto e ha l’abitudine di leggere gli atti giudiziari, le motivazioni o le carenze delle motivazioni o nelle motivazioni ai provvedimenti, sa perfettamente che alla base di alcuni giudizi e
provvedimenti assunti all’interno dei tribunali, vi sono delle vere e proprie violazioni, ovvero si sono commessi veri e propri reati omissioni e/o abusi di legge”.
La Prof.ssa Ferri ha quindi rimarcato la gravità, sul piano del Diritto, di disposizioni tese a occultare e far accettare la violenza (come l’obbligo ai reset psicologici sui bambini, l’obbligo di pernottare con i propri aguzzini, o le sanzioni art. 709-ter e art. 614-bis c.p.c. quando strumento per obbligare alla violenza, etc…), ricordando, tra i tanti riferimenti di legge, che “il delitto di omessa denuncia è presente nel nostro Codice Penale (previsto dall’art. 361 C.P.)”.
La docente ha piuttosto derivato l’eziologia del problema facendo riferimento a “fenomeni di normalizzazione delle illegalità all’interno dei tribunali nonché alla perdita del valore legato al rispetto del Principio della nomofilachia in Cassazione. Si è ferita alle gravi conseguenze e al danno determinato, sul piano del giusto provvedimento, dalla inosservanza del Diritto formale e sostanziale, ha fatto riferimento alla non aderenza al principio della isonomia lì ove pervengano denunzie o richieste in sede civile per responsabilità del danno nei confronti di c.t.u., magistrati, assistenti sociali etc… e dell’effetto che ciò definisce per la tenuta dello Stato di Diritto e della democrazia”. Un riferimento decisivo al tema della carenza “essa riguarda piuttosto la formazione giuridica e della interpretazione logico-giuridica partendo dalle Università e una carenza nell’insegnamento dell’etica del magistrato e dell’avvocato e concorsi che non sono volti all’effettiva selezione qualitativa tanto dei magistrati che degli avvocati”. Soggiunge la docente: “non è ammissibile che tanto i giudici, quanto gli avvocati non abbiano avuto consapevolezza della diretta applicazione della Convenzione d’Istambul ovvero che non abbiano consapevolezza dell’articolo della nostra Costituzione che stabilisce una superiorità dei trattati internazionali nonché delle regole stabilite nel Trattato di Lisbona o ignora il criterio gerarchico che risolve le eventuali antinomie: “lex superior derogat inferiori”.
Si tratta dei fondamenti dello studio del Diritto”. Continua la studiosa: “Se la legge non ammette ignoranza per i cittadini, tantomeno può ammetterla per i magistrati e per gli avvocati. Io non credo che – sovente – il problema sia ascrivibile esclusivamente all’ignoranza. La normalizzazione nei tribunali della cattiva applicazione della legge ne ha consentito l’abuso e l’uso secondo una totale arbitrarietà che nulla ha a che fare con la discrezionalità. La stessa discrezionalità deve tener conto dei limiti ascritti dalla legge e della sua osservanza”.
In ultimo la professoressa ha tenuto a ribadire che “il punto che dovrebbe essere sempre tenuto presente e a
cui tenerci fermi è il Diritto, che non a caso si definisce oggettivo e dunque si pone come garanzia oggettiva
valida per tutti egualmente, anche se spesso si vuol far credere qualcosa di altro affinché non si comprenda il
peso delle responsabilità e la legittimità dei propri Diritti soggettivi. E’ solo dai Principi di Diritto inalienabile da cui partire per l’analisi delle circostanze singole e dei fenomeni generalizzabili. Chiunque ha agito, vogliasi da una parte della propaganda, vogliasi dalla parte della propaganda antagonista, in contrasto con i Diritti di Donne e minorenni ha commesso dei reati e deve essere giudicato liberamente da una magistratura che si auspicherebbe terza (sebbene sovente essa non lo è) e indipendente, e anche, – secondo la proposta della Prof.ssa Rita Ferri – da una giuria popolare che si auspicherebbe. L’estensione – afferma la docente – della figura della giuria popolare, già presente in Italia per le Corti di Assise, sarebbe utile al fine di garantire una maggiore imparzialità lì ove di norma ne esiste di rado”.
I relatori presenti, con effettiva competenza, hanno tutti posto l’attenzione su dei punti essenziali e di
estremo interesse in merito alla tematica oggetto del Convegno: dalla insigne Prof.ssa Sveva Avveduto
(dirigente di ricerca Emerita presso il CNR, Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS),
Presidente dell’Associazione italiana “Donne e Scienza”, Capo Delegazione Italiana al «Women20»); alla
bravissima Prof.ssa Antonella Massaro (docente di diritto penale e co-coordinatrice del Centro studi giuridici
interdisciplinari sul genere); dalla Prof.ssa Barbara Cortese (docente e co-coordinatrice del neonato “Centro
studi giuridici interdisciplinari sul genere” del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Roma Tre); all’Avv. Francesco Tagliaferri (penalista di chiara fama, già presidente della Camera Penale di Roma);
dall’Avv. Antonio Voltaggio (cassazionista); all’Avv. Giacomo Tranfo (relatore nei corsi di formazione continua
della Camera Penale di Roma, attualmente parte della commissione per la informatizzazione del processo
penale). Sono intervenuti a salutare il Dott. Vito Borrelli (vicedirettore della rappresentanza in Italia della
Commissione Europea) e la deputata Veronica Giannone. Ha moderato il Dott. Enrico Molinaro.
L’Avv. Michela Nacca ha posto anche l’attenzione sul fatto che “il saggio della Prof.ssa Rita Ferri è un vero e
proprio manuale, formato da un numero copiosissimo di pagine, già conteneva nel 2019 “tutte le domande e
tutte le risposte” sul tema ed è stato utile come riferimento per molti esperti che trattano il tema”.
Noi di PaeseRoma allora ci chiediamo, formulando una domanda retorica: perché quel saggio non è mai stato
richiamato da quegli stessi specialisti che in esso hanno trovato elementi utili e fondamentali per la loro
formazione e per il loro lavoro?
L’intervento dell’Avv. Antonio Voltaggio
L’intervento della Prof.ssa Sveva Avveduto
L’intervento della On.Le Veronica Giannone
L’intervento dell’Avv. Giacomo Tranfo
L’intervento dell’avv. Francesco Tagliaferri
L’intervento della Prof.ssa Antonella Massaro
L’intervento della Prof.ssa Prof.ssa Barbara Cortese
L’intervento dell’avvocato Michela Nacca