Con sentenza n. 23658 del 25 maggio 2022, depositata il 17 giugno 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito il concetto di “partecipazione” al fine della integrazione del delitto di violenza sessuale di gruppo.
I fatti sono quelli accaduti a Milano la notte di Capodanno 2022, durante la quale alcune giovani ragazze erano state vittime di violenze sessuali di gruppo mediante atti repentini e violenti da parte di un gruppo di giovani di origine nordafricana.
In particolare è stata affrontata la posizione di un ragazzo indagato la cui condotta si sarebbe limitata nella mera presenza sul luogo dei fatti in termini di mero voyerismo, difettando anche indizi in ordine alla conoscenza del predetto con le altre persone presenti nel video e, quindi, a preventivi accordi tra gli stessi.
La difesa di questo ragazzo evidenziava che difettava la prova circa un previo accordo tra l’indagato e gli altri aggressori e non posizionandosi lo stesso in prima fila ma in una posizione arretrata, emergeva la sua inconsapevolezza circa la violenza in corso; la condotta, quindi, consisteva in mero voyerismo passivo o ingenua curiosità adolescenziale.
La Corte non aderendo a questa tesi ha rimarcato al contrario che il ricorrente non solo era nella piazza teatro dei fatti, ma si era avvicinato al gruppo degli assalitori, affaccendandosi in modo prolungato attorno alla vittima (che veniva sospesa a mezz’aria e denudata), cercando in vari e diversi momenti di inserirsi più profondamente nel cuore del gruppo, del quale aveva anche seguito gli spostamenti nella piazza; in tal modo, si è osservato, l’indagato poneva in essere una condotta che rafforzava positivamente la prepotenza del branco ed ostacolava in maniera efficace la difesa che soggetti terzi potevano e volevano assicurare alla ragazza; egli manifestava, quindi, una chiara adesione alla violenza di gruppo, che rafforzava il proposito criminoso del gruppo.
Il concetto di “partecipazione”, quindi, secondo la Cassazione non può essere limitato al compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale dovendo invece – secondo un’interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore – ritenersi estesa la punibilità a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo e al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva (Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2010, n. 15089; Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 44408).