Dal 25 ottobre 1998 i dipendenti pubblici possono totalizzare i periodi assicurativi maturati negli Stati membri dell’Unione europea, in Svizzera e negli stati SEE (Spazio Economico Europeo), quali Islanda, Liechtenstein e Norvegia, e non coincidenti con quelli nazionali, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione in regime internazionale, grazie alla totalizzazione internazionale prevista dai Regolamenti comunitari.
Il Regolamento (CEE) n. 1606/98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 25 luglio 1998, ha esteso ai pubblici dipendenti, con decorrenza dal 25 ottobre 1998, la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi maturati negli Stati membri dell’UE, in Svizzera e negli stati SEE, e non coincidenti con quelli nazionali, mediante l’istituto della totalizzazione internazionale previsto dai Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, sostituiti dagli attuali Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
Lo scopo è consentire all’assicurato di percepire la pensione da ciascuno Stato in cui ha maturato dei periodi assicurativi.
Di conseguenza, per la valutazione di tali periodi esteri in Italia è venuta meno la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.
Per totalizzazione internazionale dei periodi esteri in Italia si intende la somma dei diversi periodi assicurativi fatti valere negli Stati appartenenti all’Unione europea, allo Spazio Economico Europeo e in Svizzera per il conseguimento del diritto alla pensione in Italia.
La domanda, come indicato dalla circolare INPS 30 aprile 2013, n. 71, deve essere compilata e inviata all’Istituto in modalità telematica e può essere presentata dall’iscritto o dal superstite avente diritto. Per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso delle credenziali di accesso. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite un ente di patronato.
Dopo l’acquisizione della domanda, l’INPS chiede al competente Istituto previdenziale dello Stato estero di certificare i periodi assicurativi di cui il richiedente risulti titolare.
Pervenuta la risposta ed effettuato il controllo atto a escludere eventuali sovrapposizioni con periodi già utili a pensione in Italia, l’INPS predispone il provvedimento di riconoscimento dei periodi assicurativi esteri.
È consigliabile presentare al più presto la domanda di totalizzazione internazionale cosicché l’anzianità contributiva nazionale possa essere incrementata quanto prima dei periodi assicurativi esteri.
La domanda, come da determinazione presidenziale 30 maggio 2012 n. 95, deve essere compilata e inviata all’INPS con modalità telematica e può essere presentata sia dall’iscritto che dal superstite avente diritto.
In tal modo, all’atto del collocamento a riposo, la competente sede INPS provvederà a definire la pensione italiana in regime internazionale e ad avviare il collegamento con il competente istituto previdenziale estero per permettergli di definire la pensione estera in regime internazionale.
In tale contesto, possono verificarsi due distinte fattispecie di conseguimento del diritto a pensione in Italia. La prima è il conseguimento del diritto a pensione esclusivamente con la totalizzazione internazionale dei periodi esteri. In tal caso, la quantificazione dell’importo della pensione sarà effettuata con la tecnica del “pro-rata”, vale a dire che sarà calcolato prima un importo teorico di pensione, prendendo come base di calcolo tutti i periodi assicurativi, nazionali ed esteri, poi sarà determinato l’importo effettivo di pensione, calcolato riducendo l’importo teorico in relazione al rapporto tra i periodi assicurativi nazionali e il totale di tutti i periodi assicurativi (art. 52, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento (CE) n. 883/2004).
Il secondo caso riguarda il conseguimento del diritto a pensione anche con la sola valutazione dei periodi nazionali. In questo caso, le disposizioni comunitarie stabiliscono la necessità di procedere al calcolo della prestazione pensionistica secondo due modalità. La prima sulla base della sola contribuzione nazionale (articolo 52, paragrafo 1, lettera a, del Regolamento (CE) n. 883/2004), la seconda con la tecnica del pro-rata.
Il raffronto fra i due importi di pensione così ottenuti individuerà il trattamento pensionistico più favorevole, che verrà conferito all’interessato (articolo 52, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004).
Il collegamento con l’istituto previdenziale estero avviene con la trasmissione dei formulari relativi alla certificazione dei periodi assicurativi nazionali dell’assicurato (E205/IT) e alla domanda di pensione in regime internazionale (E202/IT per la pensione di vecchiaia, E203/IT per la pensione ai superstiti e E204/IT per la pensione diretta di invalidità/inabilità, alla quale sarà allegato il formulario E213/IT, relativo alla “perizia medica particolareggiata”).
Esaminata la modulistica di collegamento, l’organismo estero potrà esprimersi in merito all’accoglimento o alla reiezione della domanda. L’eventuale prestazione pensionistica verrà attribuita al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dallo Stato estero competente e sarà erogata dall’organismo estero autonomamente.
Un’attenzione particolare va posta sui periodi assicurativi inferiori a un anno di uno Stato estero. In questo caso, essi possono essere presi in considerazione nel pieno rispetto dell’articolo 57, del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Come ribadito con circolare INPS 2 luglio 2010 n. 88, l’istituzione alla quale viene richiesta la prestazione può non concederla se i periodi di assicurazione compiuti sotto la sua legislazione non raggiungono un anno e se tenuto conto che con questi soli periodi nessun diritto è acquisito in virtù di tale legislazione (articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004).
Di conseguenza, le istituzioni degli altri Stati membri presso le quali l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione devono prendere in considerazione tali periodi di assicurazione per accertare il raggiungimento del diritto a prestazione secondo la legislazione che ognuna di esse applica.
Naturalmente, per la determinazione dell’importo di pensione da porre in pagamento, ogni istituzione deve prendere in considerazione i periodi esteri inferiori a un anno in misura proporzionale ai periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.
L’applicazione integrale di tale criterio potrebbe però precludere al lavoratore, che risulti assicurato in più Stati per periodi inferiori all’anno, l’acquisizione del diritto a prestazioni a carico di tutte le legislazioni interessate. Per evitare questo, il paragrafo 3 dell’articolo 57 dispone che in tali casi le prestazioni dovranno essere concesse in base alla legislazione dell’ultimo Stato nel quale il lavoratore è stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti nei vari Stati e presi in considerazione per la totalizzazione internazionale fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato.
È possibile che la carriera assicurativa di un lavoratore, iscritto alla gestione pubblica dell’Istituto, termini in uno Stato estero cui si applicano i Regolamenti comunitari.
In tal caso, in relazione ai periodi assicurativi ex INPDAP di cui è titolare, il lavoratore deve presentare la domanda di pensione in regime internazionale al competente organismo previdenziale dello Stato estero di residenza.
Di seguito, tale organismo previdenziale invierà all’INPS i consueti formulari di collegamento permettendo all’Istituto di procedere alla totalizzazione internazionale dei periodi esteri e alla determinazione della quota pro-rata italiana della suddetta pensione in regime internazionale.(INPS)