L’INPS, in qualità di Ente gestore della previdenza obbligatoria, corrisponde gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei Trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR), dovuti a ritardi imputati alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro.
nel messaggio n 3550 del 10-10-2023 vengono riepilogate tutte le istruzioni in materia, e precisa che per il recupero degli interessi moratori mediante azioni di rivalsa si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale.
Nel messaggio si chiarisce inoltre che, a seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi, l’Istituto procede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno, ribadendo che la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a 12 euro.
Le Amministrazioni/Enti datori di lavoro, in caso di contestazione della richiesta di restituzione degli interessi, dovranno gestire le eventuali contestazioni/ricorsi mediante l’inserimento nella procedura dedicata “Rivalse Ente”, accessibile nella propria Area riservata, nei termini previsti dalla normativa.(INPS)