La successione determina il subingresso di una persona nel patrimonio attivo e passivo del defunto. Il nostro ordinamento prevede tre diversi tipi di successione:
-testamentaria,
-legittima
– necessaria.
Quando si presenta una dichiarazione di successione vanno pagate tre tipi di imposte, l’imposta di successione, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. La successione si rende obbligatoria in ogni caso, tranne uno Ovvero quando il defunto lascia come eredi il coniuge e i parenti in linea retta, sia ascendenti che discendenti, quando non abbia lasciato beni immobili o diritti immobiliari e vanti dei crediti non superiori ai 100 mila euro, importo questo che è stato ampliato a favore del contribuente a partire dal 2014. Quando concorrono questi tre fattori è possibile evitare la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte”.
Andiamo a vedere nello specifico i vari tipi di successione
La successione testamentaria è quella che si apre disponendo dei propri beni con un testamento. Nell’ipotesi in cui il defunto non abbia lasciato un testamento, supplisce la legge con quella che viene definita come successione legittima. La legge infatti prevede quali sono le quote che spettano a determinate categorie di successibili, in base al rapporto di parentale che lega il successore con il defunto.
La successione necessaria è rappresentata da quel tipo di atto che si configura nell’ipotesi in cui qualcuno muore senza lasciare nessun parente entro il sesto grado, l’eredità si devolve allo stato, è dunque la successione che la normativa riserva a determinate categorie di eredi che sono definiti i legittimari ed è una successione molto importante perché rispetta il vincolo familiare, il vincolo di sangue, tra il defunto, i coniugi e i figli e laddove non vi siano i figli, gli ascendenti
Diritti successori del coniuge e non separato e separato
Al coniuge oltre alla quota che la legge gli riserva spettano dei diritti che sono automatici, a prescindere che siano scritti o meno nel testamento. Questi diritti sono il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza coniuguale e il diritto di uso dei mobili che corredono la casa
Nel caso di un coniuge separato in forma consensuale spettano gli stessi diritti del coniuge non separato. La legge Cirinná, legge del 2016, ha dato una parziale regolamentazione anche alla convivenza di fatto, o di persone che senza una struttura formalizzata convivono, o persone dello stesso sesso legate da un vincolo affettivo.