Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori
Arriva la conferma per tutto il 2024 della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori. In particolare, l’art. 1, comma 15, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a: – 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima); – 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).
Decontribuzione per le lavoratrici madri
Fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15, il comma 180 riconosce, per i periodi di paga gennaio 2024 – dicembre 2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Ai sensi del comma 181, limitatamente al 2024, lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
L’esonero ontributivo:
Compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile; – non spetta alle lavoratrici domestiche.
Fringe benefits
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, si introduce una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime ma già più volte recentemente modificata – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
Il regime transitorio più favorevole consiste: – nell’elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; – nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Inoltre, la nuova disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.
Detassazione premi di risultato
Così come accaduto per il 2023, anche per il 2024 viene prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, ai commi da 21 a 25 si riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro: – lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’ art. 5, legge n. 287/1991; – lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica. Il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’ art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Quota 103
Si riconosce anche per il 2024 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con “Quota 103”, ma con alcune penalizzazioni per chi matura i requisiti nel corso del 2024. Al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31 dicembre 2024, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
Congedo parentale
Con il comma 179 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale. In particolare, viene disposto che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi. Dal 2025, la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo. I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).