Attraverso la circolare n 108 del 22 dicembre 2023 vengono stabiliti i nuovi criteri relativi all’erogazione delle pensioni ai superstiti da parte della Corte Costituzionale nei casi in cui siano applicabili i limiti di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335.
Infatti, la sentenza della Corte Costituzionale 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo e del quarto periodo del comma 41, articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della tabella F, dove si specifica che, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non è previsto per i superstiti un tetto alle decurtazioni del trattamento, causate dal possesso di un reddito aggiuntivo.
- reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
- reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
- reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);
- reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).
Se l’importo delle trattenute supera l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti, nel limite della concorrenza dei relativi redditi e le differenze sui ratei arretrati, e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.