La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di bilancio 2024), all’articolo 1, comma 183, ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato indicati nell’articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta alla richiesta di parere espressamente formulata dall’INPS, l’entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE (DPCM n. 159 del 2013); ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell’articolo 1 suddetto.
Nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta pertanto immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.(fonte inps)