Ci sono i cc.dd. permessi: ossia, periodi retribuiti di assenza dal lavoro. Il disabile grave ha diritto a tre giorni di permesso al mese, anche frazionabili in ore, oppure a due ore o ad un’ora di permesso al giorno (a seconda dell’orario lavorativo, se di sei ore o inferiore). Invece, il lavoratore, che assiste un familiare con disabilità, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
Ancora, c’è la possibilità di usufruire di congedi:
- la normativa (d.lgs. n. 151/2001) prevede un congedo retribuito di due anni per assistere familiari disabili gravi;
- la legge (L. n. 53/2000) prevede un congedo non retribuito di due anni, continuativo o frazionato, per gravi motivi familiari (decessi, malattie gravi di familiari).
Innanzitutto, è previsto il c.d. assegno ordinario di invalidità per i lavoratori dipendenti che autonomi (come artigiani o commercianti) ed iscritti alla gestione separata. Però, per accedere alla misura, oltre a specifici requisiti contributivi, è necessaria la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa a causa di infermità fisica o mentale.
Ancora, viene riconosciuta la c.d. pensione di inabilità:
- la legge (L. n. 335/1995) prevede, a determinate condizioni, la pensione di inabilità a favore dei dipendenti pubblici i quali siano riconosciuti nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- sempre per i dipendenti pubblici, la normativa (DPR n. 1092/1973 e L. n. 379/1955) prevede la c.d. pensione di inabilità ordinaria quando essi siano riconosciuti inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte;
- poi, ai dipendenti privati e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS può essere riconosciuta la c.d. pensione di inabilità quando essi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, siano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Infatti bisogna ricordare le prestazioni economiche di invalidità civile (erogabili a domanda in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge):
- l’assegno mensile per chi ha una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge annualmente;
- la pensione di inabilità a favore dei soggetti invalidi totali (con un’inabilità lavorativa totale e permanente) che si trovano in una situazione di necessità economica
- l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali con accertata impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o con incapacità di compiere gli atti quotidiani.