I mutui, che rappresentano uno degli impegni finanziari più significativi per molte famiglie, sono spesso oggetto di particolare attenzione, soprattutto in periodi di difficoltà economica o lavorativa. Negli ultimi mesi, alla luce del quadro economico sempre più precario, sono emerse nuove considerazioni riguardo alla possibilità di sospendere temporaneamente i pagamenti delle rate del mutuo, un’opzione che può offrire un’importantissima forma di aiuto seppur temporanea a chi è in difficoltà economiche e /o lavorative
Potersi avvalere della sospensione temporanea del contratto di mutuo è un diritto di cui ripeto molti possono usufruire ma non tutti hanno la giusta consapevolezza e conoscenza delle condizioni che regolano tale sospensione. Risulta dunque essere fondamentale conoscere nello specifico i dettagli delle vigenti normative al fine di non incorrere in errori
Di seguito vengono riportati una serie di chiarimenti al riguardo di tale sospensione.
-E’ accessibile solo in specifici casi di difficoltà lavorative quali :
-Riduzione dell’orario di lavoro
-Sospensione dell’attività lavorativa
-Licenziamento
Questo diritto, tuttavia, è riservato esclusivamente ai mutui stipulati per l’acquisto della prima casa, escludendo quindi eventuali finanziamenti per seconde case o ristrutturazioni.
Un aspetto cruciale è il rispetto dei requisiti economici.
L’ISEE del richiedente non deve superare i 30.000 euro e i mutui con un valore superiore a 250.000 euro non sono ammissibili per la sospensione. Questo significa che solo una specifica fascia di mutuatari può accedere a questa agevolazione, rendendo fondamentale la verifica preventiva dei propri requisiti.
La durata della sospensione del mutuo varia a seconda del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Se il periodo di sospensione del lavoro è compreso tra 30 e 150 giorni lavorativi, il mutuatario può richiedere una sospensione delle rate per un massimo di 6 mesi. Per sospensioni tra 151 e 302 giorni, la sospensione può estendersi fino a 12 mesi. Infine per sospensioni superiori ai 303 giorni, il mutuo può essere sospeso fino a 18 mesi.
Un elemento da considerare è che la sospensione non riguarda l’intera rata, ma solo una parte di essa. È possibile sospendere il pagamento della quota capitale e il 50% degli interessi. Il restante 50% degli interessi continua ad accumularsi e dovrà essere pagato in seguito, prolungando la durata complessiva del mutuo.
Per richiedere la sospensione , è necessario presentare domanda alla banca presso cui è in corso il mutuo, allegando la documentazione che attesti la situazione lavorativa che dà diritto alla sospensione. La richiesta deve essere presentata entro tre anni dalla data di sospensione dell’attività lavorativa. Una volta inoltrata la domanda, la Consap, l’ente incaricato di gestire queste richieste, comunicherà l’esito entro 15 giorni.