S. è un papà che vive nella provincia di Viterbo. Una carriera da militare, ed un’altra da papà cominciata nel 2017, quando è nato il figlio, che adesso ha quasi otto anni, concepito insieme alla madre del bambino, una signora che vive in provincia di Salerno ma che all’epoca del concepimento viveva a Viterbo.
Quando è nato il piccolo, S. era immobilizzato per via di un problema di salute – lo stesso che oggi gli impedisce di spostarsi di continuo – e per questo motivo riconoscerà il bambino solo poco dopo. Nonostante le sue condizioni di salute precarie, quando il bambino aveva un anno di vita S. lo frequentava molto spesso, grazie alle ferie non godute già accumulate e avendo la possibilità di stare più tempo a Salerno. In seguito, S. avrebbe frequentato il figlio una volta al mese, costretto in ciò dai problemi di salute e dalla distanza geografica che lo obbligava a percorre circa 900 km (tra andata e ritorno). Queste circostanze erano ben note a tutti, ma gli operatori della giustizia le hanno sistematicamente ignorate, ritenendo S. – come vedremo – “poco collaborativo” o addirittura “ostativo” alle decisioni giudiziali, come se i suoi problemi di salute fossero inesistenti.
La storia si complica nel 2018, allorquando la madre – come tante altre madri senza scrupoli – comincia a ostacolare le visite del padre, fino a far fallire gli incontri col piccolo. Lei, inoltre, non aggiorna più il padre sulla vita del figlio e gli nasconde alcuni suoi problemi di linguaggio. Di conseguenza, S. si rivolge al Tribunale per i Minorenni. Gli operatori dei servizi sociali si attivano, ma prendono subito le parti della madre, arrivando ad affermare che “non è un problema se i figli crescono senza padre”. S., così, si trova a dover fare i conti con comportamenti e comunicazioni “schizofreniche”: da un lato l’assistente sociale, che gli dice che il bambino non ha alcun problema di linguaggio e, dall’altro (e nello stesso giorno) il pediatra che afferma come il bambino sia probabilmente affetto da mutismo, sollecitando una visita neuro-psichiatrica.
Malgrado le segnalazioni al Tribunale per i Minorenni, queste esitano in un nulla di fatto, ed anzi i comportamenti omissivi della madre aumentano di livello: nonostante vi sia un PM a vigilare (in teoria), sul figlio vengono effettuate visite anche senza il consenso del padre. Inoltre, il fascicolo giudiziario del tribunale viene ripetutamente richiesto da S., ma invano. La madre, nel frattempo, adotta una strategia strumentale ad accusare S. di non provvedere ai suoi obblighi di mantenimento, negandogli il codice Iban dove effettuare i bonifici e costringendo S. ad inviare dei vaglia postali che lei nemmeno ritira. Fedele alle previsioni, la donna denuncerà S. per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 codice penale).
Anche i comportamenti pubblici della madre sono “schizofrenici”: da un lato si dichiara a favore della bigenitorialità, dall’altro chiede l’affido esclusivo e la stigmatizzazione delle visite del padre. Inoltre, a Pasqua del 2019 (durante l’ultima visita di S. al figlio), lo denuncia con una modalità tale che il fascicolo raggiunge ben 196 pagine, e per tutta una serie di reati tra i più gravi (compreso il c.d. stalking) per i quali S. non sarà mai rinviato a giudizio, e dei quali anzi verrà richiesta l’archiviazione.
Il giudice del Tribunale Ordinario, ad ogni modo, dispone l’affido condiviso temporaneo con l’obbligo della madre di aggiornare il padre sulla salute e in generale sulla vita del figlio. Subito dopo la madre iscrive il bambino alla Scuola d’Infanzia con un sotterfugio degno di una truffatrice: a due anni e 4 mesi il piccolo viene iscritto al nido senza la firma del padre poiché si presenta in segreteria con i documenti del bambino di quando era appena nato e non era ancora riconosciuto dal padre, spacciandosi per “ragazza madre”. Si tratta ovviamente di un reato (falso in atto pubblico) punibile secondo le norme del nostro Ordinamento, ma il giudice non ne terrà conto.
Il magistrato, in quella occasione, aggiunge che S. è “ostativo”, e che è colpa sua se il bambino è stato iscritto a scuola con modalità discutibili, capovolgendo causa ed effetto. Lo stesso magistrato, inoltre, non dispone nessun accertamento patrimoniale sulla madre (che ha il gratuito patrocino, ma intanto ha acquistato una casa), e dulcis in fundo non la denuncia d’ufficio, come dovrebbe fare visto il reato emergente di falso in atto pubblico. Forte di questa “copertura”, la madre poi iscriverà il bambino con le medesime modalità anche l’anno successivo.
Nel novembre 2020 una nuova udienza, dove accade di tutto: S. viene affrontato duramente dal giudice sulla scorta delle dichiarazioni del consulente d’ufficio (CTU, successivamente denunciato da S.); la madre si unisce al magistrato, aggredendo verbalmente S. senza venire interrotta e dando del “tu” al giudice, il quale decide, tra l’altro, che S. potrà vedere il figlio per sole 16 ore complessive tra sabato e domenica ma solo in presenza della madre. Come se quest’ultima non costituisse per lui un pericolo – lo ha denunciato calunniosamente per ben sei reati penali, tutti archiviati – e non cercasse occasione per simulare altri reati. In più, il giudice, al fine della ripresa dei loro rapporti, dispone due videochiamate a settimana con un bambino di 3 anni e 9 mesi che non parla e non vede il padre da aprile 2019. Modalità che S. si è sentito definire un’idiozia dal un noto professionista del settore.
La strategia di allontanamento del padre comincia a dare i propri frutti, e a partire dal marzo 2021 la madre non comunica più nulla ad S. sulla vita del bambino, violando così il provvedimento che termina in modo scontato, con l’affido super-esclusivo concesso alla madre dallo stesso magistrato che, pur cosciente delle difficoltà di S., dispone un periodo di osservazione ex art.337 cc sull’affido condiviso, si autonomina giudice tutelare e impone a S. un calendario visite che non può sostenere. Si richiamano i servizi sociali per un eventuale spazio neutro, ma è chiaro che S. non potrebbe vedere il bambino con la madre fuori la porta o addirittura insieme a lei nella stessa stanza.
A seguire, il magistrato cui la madre del bambino dava del tu in aula (senza essere redarguita) invia il fascicolo al Tribunale per i Minori per togliere a S. la responsabilità genitoriale, cosa che avviene puntualmente nell’aprile 2022. Come nel più classico dei delitti perfetti, il fascicolo viene assegnato allo stesso procuratore minorile cui S. aveva inviato la sua segnalazione del 2018, il quale accusa S. di assumere comportamenti volti ad alienare l’altro genitore – non si capisce come sia possibile per lui alienare il figlio dalla madre a 450 km di distanza – e revoca la sua responsabilità genitoriale in modo surreale, con affermazioni non veritiere, come si si stesse riferendo ad una altra persona.
Quando, nel luglio 2022, S. riesce a riottenere la responsabilità genitoriale, l’eliminazione del padre è compiuta, poiché il bambino neanche lo riconosce: non vede il papà dal 2019 e non ricorda più il suo nome. Devastato dalla perdita del figlio, S. cerca di avere ragione sulle omissioni del magistrato del tribunale ordinario, depositando a Marzo 2022 una denuncia penale contro di lui, informando le più alte autorità, ma il GIP deve ancora decidere se rinviarlo a giudizio poiché “non riesce a notificare al magistrato, odierno indagato, la data dell’udienza”. E’ proprio vero, “cane non mangia cane”. E della vita del bambino?