Il 28/12, alle quattro di mattina, un consiglio dei ministri partorisce con modalità al vaglio della procura della repubblica, un decreto legge che come conseguenza rende illegittima l’attività di Noleggio con Conducente. Un settore che impiega circa 200.000 persone se si considera l’indotto. Un decreto che modifica la Legge 21/92, la legge che regola Taxi ed NCC, ma che si occupa unicamente di ncc a riprova di chi lo abbia ispirato, come se la collettività fosse entusiasta del servizio taxi e gravemente danneggiata dagli ncc. Una barzelletta che però non fa ridere. Di seguito i principali aspetti mortiferi di un provvedimento approvato senza alcuna discussione nelle sedi competenti e senza che mai, ripetiamo mai, il Ministro Toninelli si sia reso disponibile ad un confronto con la categoria.
1. Territorialità troppo rigida su base provinciale.
E’ fin troppo semplice spiegare che vi sono territori di confine dove gli operatori lavorano a cavallo tra due province e spesso tra due regioni. Del resto come è possibile avere un servizio taxi in Lombardia che si interscambia su 44 comuni e 3 province e pretendere che gli ncc siano imprigionati in una sola?
2. Foglio di servizio immodificabile.
Ci viene imposto l’obbligo di autocertificare il comportamento futuro di terzi precompilando un foglio di servizio senza possibilità di modifiche. Significa che basterà un ritardo di un aereo o di un treno, o un cambio piano del passeggero per trovarci tecnicamente fuori legge con rischi anche in ambito penale. Inoltre la modalità cartacea è in violazione della recente direttiva europea GDPR. E’ senz’altro inattuabile e il foglio di servizio andrebbe quantomeno sostituito con l’esibizione dei contratti/prenotazioni ai sensi del codice civile.
Peraltro il combinato disposto tra la definizione di una territorialità all’interno di un ambito regionale e il foglio di servizio, costituiscono pregiudiziali di incostituzionalità. E’ noto infatti come il il TitoloV della Costituzione nonché diverse sentenze dell’alta Corte, abbiano circoscritto le competenze statali nell’esclusivo ambito della salvaguardia della concorrenza. Con il Dl 143 lo Stato impone modalità organizzative ai vettori che sono di competenza regionale e non si capisce quale sarebbe l’utilità per la collettività. A proposito della concorrenza l’effetto di queste misure è anch’esso incostituzionale in quanto spingerebbe forzosamente gran parte della domanda NCC, in un rafforzamento dell’offerta semimonopolista operata dalle organizzazioni economiche tassiste, libere da qualsiasi vincolo operativo, unici a poter garantire l’anonimato dei passeggeri, unici a poter prestare un servizio veloce e privo di burocrazia, perfino esente dalla emissione di un semplice scontrino fiscale.
3. Art. 5 bis che deriva dalla vecchia norma che si è rinviata per 10 anni.
E’ opportuno ricordare che il DL 143 non si è sostituito al cd 29/1 quater ma si è aggiunto ad esso. Tra le principali criticità è rimasto l’art. 5 bis che è quello che consente ad ogni Comune di escludere dal proprio territorio ogni NCC che non abbia l’autorizzazione da esso emessa. Tale disposizione è certamente criminogena nonché schizofrenica giacché da un lato espone ogni candidato alla pressione di gruppi di interesse che potrebbero indirizzare il loro voto a chi promettesse l’esclusione degli ncc, dall’altro dà al comune una competenza sulla concorrenza che è esclusiva statale.
Una norma che nulla ha a che vedere con le problematiche del settore ma consegna gli italiani e i visitatori al monopolio dei taxi con gravi ripercussioni sull’occupazione, sul gettito delle imprese coinvolte e sulla mobilità degli italiani e dei visitatori. Spesso l’NCC è l’unico servizio pubblico per aree non collegate in altro modo o è un una eccellenza che si rivolge ad utenza che non si accontenterebbe mai di un taxi per le sue esigenze.
Anna Rita Santoro