Il congedo parentale straordinario previsto per l’emergenza Coronavirus non è frazionabile a ore. E’ una delle precisazioni contente nella circolare applicativa INPS sul congedo di 15 giorni complessivi, da ripartire tra i due genitori utilizzabile dal 5 marzo da dipendenti pubblici e del privato, nonché iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS.
retribuito al 50% (fino a 12 anni del figlio), aggiuntivo rispetto al congedo parentale, non spetta se nel nucleo familiare c’è un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure è disoccupato o non lavoratore (infatti serve autocertificazione in questo senso).La modalità di presentazione della domanda cambia a seconda della tipologia di lavoratori: per i dipendenti del privato con figli fino a 12 anni la procedura è la stessa del congedo parentale ordinario, le istruzioni sono contenute nella circolare INPS 45/2020, con precisazioni e casi particolari rispetto alla norma (articoli 23 e 24 del dl 18/2020);
per i dipendenti pubblici con figli fino a 12 anni si presenta domanda all’amministrazione di appartenenza, che fornisce le istruzioni;Per i dipendenti con figli tra 12 e 16 anni: si fa domanda solo al datore di lavoro, che poi dovrà comunicare all’INPS le giornate fruite nel flusso UniEmens o DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti.Per gli iscritti alla gestione separata con figli minori di 3 anni e autonome con figli minori di 1 anno, la domanda INPS è quella consueta del congedo parentale; per gli iscritti alla gestione separata e autonome oltre i limiti previsti per il congedo parentale, e autonomi iscritti all’INPS, bisogna presentare istanza specifica per congedo COVID-19, per periodi dal 5 marzo, inoltrata con la procedura web del congedo parentale presto modificata a tal fine. Mentre per i dipendenti è prevista la conversione automatica dei periodi di congedo successivi al 5 marzo da ordinario a straordinario, per le altre categorie di lavoratori le domande presentate prima del 17 marzo (entrata in vigore del dl 18/2020), anche se la richiesta di congedo riguarda un periodo successivo al 5 marzo, non prevede che il congedo sia automaticamente convertito nel COVID-19. Quindi resta indennizzato al 30% e segue tutte le altre regole ordinarie. I 15 giorni sono cumulativi fra entrambi i genitori, che decidono se e come dividerseli. Di seguito le regole per la domanda. Genitori di figli fino a 12 anni: si presenta richiesta INPS online e comunicazione al datore di lavoro (come di consueto); chi era già in congedo non presenta nuova domanda perché scatta la conversione automatica (e i datori di lavoro non dovranno computare tali periodi a titolo di congedo parentale).
Per chi aveva esaurito i congedi ordinari la procedura web è ancora da aggiornare; nel frattempo, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena completato l’adeguamento informatico, di presentare apposita istanza.
Per i datori di lavoro: per i giorni di congedo già fruiti dal 5 al 25 marzo (data di pubblicazione della circolare INPS), bisogna compilare i flussi di denuncia utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio COVID-19 (elencati nella circolare INPS). Devono anche anticipare l’indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’INPS.
Per tutti coloro che sdono iscritti in gestione separata o sono titolari di partita iva,vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario, che riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età (figli fino a 12 anni) sia la tutela oltre i massimali.
Per i lavoratori in gestione separata, l’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Il congedo ordinario, invece, è al 30% e limitato ai figli fino a tre anni.
Per gli autonomi iscritti all’INPS, l’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario è invece al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.
In pratica, il congedo COVID-19 introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
Con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata, sono ammessi i parasubordinati con rapporto attivo e i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del Dpr 917/1986, non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa, per l’autorizzazione non è prevista la sussistenza dei requisiti di un minimo contributivo e della regolarità contributiva.
La circolare INPS contiene istruzioni dettagliate per i datori di lavoro in relazione a codici tributo da utilizzare e procedure Uniemens.