Hikikomori è un termine giapponese che significa letteralmente “stare in disparte“.
Oggi sono molti gli adolescenti che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, rinchiudendosi nella propria abitazione, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno.
Secondo gli esperti, la dipendenza da internet, indicata come una delle principali cause dietro all’esplosione del fenomeno, rappresenta invece solo una possibile conseguenza dell’isolamento.
Anche in Italia l’attenzione nei confronti del fenomeno è alta. L’hikikomori, infatti, sembra non essere una sindrome culturale esclusivamente giapponese, come si riteneva all’inizio, ma un disagio adattivo sociale che riguarda tutti i paesi economicamente sviluppati del mondo.
Proprio in Italia emergono sempre di più casi di ragazzi che, anche a seguito del lockdown e della didattica a distanza imposte dalla pandemia, hanno prolungato o aumentato il loro isolamento dal mondo scegliendo di vivere in solitudine.
È di appena qualche giorno fa l’ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 8223/2021 che ha esaminato le ricadute che tale disturbo può avere nel percorso scolastico di questi ragazzi.
In particolare, la Corte ha affrontato il caso di un tredicenne bresciano, da tempo isolato a casa e a cui era stato diagnosticato questo disturbo, acuitosi maggiormente a seguito del lockdown, che è stato bocciato all’esame di terza media.
Inizialmente il Tar Brescia aveva ritenuto che l’Istituto scolastico avesse agito coerentemente col Piano didattico personalizzato, stabilendo il non superamento, da parte dell’alunno, dell’Esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il Consiglio di Stato, al contrario, ribaltando tale decisione e accogliendo le istanze dei genitori del ragazzo, ha precisato che “dagli atti del processo risulta che il minore ha un bisogno educativo speciale e che non risulta che l’esame orale, in coerenza con quanto prescritto dal piano didattico personalizzato, si sia svolto con modalità tali tenere nella debita considerazione la situazione particolare di bisogno dell’alunno, che attiene proprio al confronto diretto nello svolgimento dell’esame orale e che, pertanto, deve essere rinnovato tale esame da parte dell’Istituto scolastico mediante adozione di misure specifiche che tengano conto del particolare bisogno educativo speciale, infine che tale rinnovazione deve svolgersi entro tempi ristretti per consentire la continuità didattica”.
Del resto sappiamo bene che il Progetto educativo e didattico personalizzato deve essere commisurato alle potenzialità dell’alunno e deve definire tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del suo successo scolastico.
Per questi motivi l’Istituto scolastico, secondo i giudici amministrativi, avrebbe dovuto, in relazione alla tipologia del disturbo, non solo predisporre delle attività didattiche specifiche e prevedere degli strumenti compensativi e delle misure dispensative opportune ma soprattutto garantire al ragazzo bresciano delle forme di verifica e valutazione personalizzate.
Così non è stato.
È questa la ragione per cui la scuola dovrà con celerità predisporre un nuovo Esame di Stato di terza media al ragazzo in modo da consentirgli così la continuità didattica.