Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS fornisce le prime indicazionisull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto Agosto.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.
Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale.
Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che:
– abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
I datori di lavoro interessati non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale.
Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
– il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020.
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
– siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
– siano concessi entro il 31 dicembre 2020.