Nel 1955 all’età di 16 anni mio padre mi regalò il pamphlet “come io vedo il mondo” scritto da Albert Einstein, uomo della relatività ristretta (1905) e della relatività generale (1915). La prima edizione di Mein Weltbild (The world as I see it) venne pubblicata nel 1934. Scoperte che hanno sovvertito la tradizione scientifica più consolidata. La più grande generalizzazione scientifica concepita da Newton dopo più di due secoli stava per ricevere la prima modificazione. La teoria di Einstein è stata definita “uno dei più grandi successi della storia del pensiero umano”. Con uno stile conciso ed asciutto Einstein tratteggia il suo pensiero su temi quale società e personalità, libertà spirituale degli individui e unità sociale, decadimento della dignità umana, limiti della nostra libertà, benessere e felicità. E’ noto che nel campo delle scienze della natura le scoperte vengono immediatamente applicate, diversamente nel campo delle scienze dello spirito e delle decisioni per l’organizzazione del vivere nella società civile.
Ma l’uomo della strada, il cittadino, un tempo nomade poi agricoltore, fa fatica a comprendere il senso umano dell’esistenza, la funzione delle Istituzioni, il sistema economico che ostacola la libera evoluzione, il valore sociale della ricchezza, i limiti imposti alla nostra libertà, le basi umane della morale. Con sommo rispetto e devozione alle onorificenze per la dipartita prematura del Presidente del Parlamento europeo, oggi abbiamo assistito con indeclinabile e innata speranza per un futuro migliore, alla successione alla più alta carica del Parlamento dei popoli europei con l’elezione di una donna di alto profilo e eccellenti qualità che potrà proseguire il cammino intrapreso.
Le parole della neopresidente sono confortanti: “voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale”, ha detto la neopresidente Metsola nell’Assemblea del Parlamento europeo. “Mi sento onorata della responsabilità che mi affidate. Prometto che farò del mio meglio per lavorare a vantaggio di tutti i cittadini“, ha aggiunto Metsola pronunciando le sue prime parole da presidente in italiano.
Non si tratta di attendere la favoleggiata età dell’oro che appare adombri, anche nelle menti dei più grandi, una specie di sordo rancore nei confronti di un sapere drammaticamente edificato sull’umana ragione eretta, a sua volta, soltanto su se stessa e sulla sua storia. Ma almeno l’applicazione delle stesse decisioni assunte dal Parlamento europeo non dovrebbero restare disapplicate.
Tuttavia, rimane sempre un senso di vuoto, di incapacità a comprendere quando le decisioni proprio assunte dal Parlamento europeo, oggi celebrato come la massima espressione di unità dei singoli in una grande società umana, che giuda il suo essere materiale e morale dalla nascita fino alla morte, vengono trasgredite.
Perché una decisione di altissimo valore civile e fonte di mutazione antropologica è stata completamente disattesa?
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull’impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))
Si riportano alcuni estratti:
- considerando che anche la violenza economica nei confronti delle donne, sotto forma di danni patrimoniali, limitazione dell’accesso alle risorse finanziarie, all’istruzione o al mercato del lavoro o mancato assolvimento delle responsabilità economiche come il pagamento dell’assegno alimentare, merita la dovuta attenzione, in quanto ostacolare l’indipendenza finanziaria e la ricchezza familiare si associa ad altre forme di violenza e comporta un’ulteriore trappola per le vittime; che le vittime finanziariamente non indipendenti sono spesso costrette a continuare a vivere con l’aggressore per evitare insicurezza finanziaria, mancanza di una fissa dimora o povertà e che tale tendenza è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19.
- considerando che i bambini possono essere anche vittima della cosiddetta “violenza assistita“ nell’ambiente domestico e familiare, quando sono testimoni di qualsiasi forma di maltrattamento perpetrata mediante atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative sul piano affettivo; che tale violenza ha conseguenze molto gravi sullo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino e che è pertanto essenziale prestare la dovuta attenzione a questo tipo di violenza nelle disposizioni in materia di separazione e affidamento parentale, assicurando che l’interesse superiore del bambino sia considerato preminente, in particolare al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita nei casi di separazione; che la violenza assistita non è sempre facilmente riconoscibile e che le donne vittime di violenza domestica vivono in uno stato di tensione e di difficoltà emotiva; che nelle cause riguardanti sia la violenza domestica che le questioni relative alla protezione dei minori, i tribunali dovrebbero rivolgersi a esperti dotati delle conoscenze e degli strumenti per evitare decisioni sfavorevoli per la madre che non tengano adeguatamente conto di tutte le circostanze;
- considerando che, per affrontare la questione dell’eliminazione della violenza di genere, è necessario basarsi su dati amministrativi coerenti e comparabili, fondati su un quadro solido e coordinato di raccolta dei dati; che gli attuali dati disponibili raccolti dalle autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri non riflettono appieno la portata della violenza da parte del partner e del suo impatto e dei suoi effetti a lungo termine sia sulle donne che sui minori, dal momento che la maggior parte degli Stati membri non raccolgono dati comparabili e disaggregati per genere sulla violenza né riconoscono la violenza da parte del partner come reato specifico, il che crea una zona grigia che rispecchia il fatto che la reale diffusione e incidenza della violenza domestica sia notevolmente non quantificata e non classificata; che mancano anche dati sull’aumento dei rischi e della diffusione della violenza da parte del partner per gruppi specifici, quali i gruppi di donne svantaggiati o discriminati;
- considerando che in alcuni Stati membri la violenza da parte del partner nei confronti delle donne è spesso trascurata e che nelle cause di affidamento dei minori, visite, contatti e accordi e decisioni in materia di visite sembra che le sentenze comunemente emesse prevedano l’affidamento condiviso o la autorità genitoriale condivisa; che il fatto di trascurare tale violenza porta a conseguenze disastrose per le donne e i bambini, che possono aggravarsi e sfociare in femminicidio e/o infanticidio; che le vittime di violenza da parte del partner necessitano di speciali misure di protezione; che la situazione delle vittime peggiora in maniera considerevole se esse dipendono economicamente o socialmente dall’autore del reato; che è pertanto essenziale tenere pienamente conto di questo tipo di violenza al momento di decidere in merito agli accordi di separazione e affidamento e affrontare le accuse di violenza prima delle questioni relative all’affidamento e alle visite; che i giudici degli Stati membri dovrebbero garantire che sia eseguita una valutazione globale nel rispetto del principio dell'”interesse superiore del minore”, al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita, nell’ambito della quale il minore sia ascoltato, siano coinvolti tutti i servizi pertinenti, sia fornito sostegno psicologico e siano prese in considerazione le competenze di tutti i professionisti interessati;
- considerando che sistematicamente le valutazioni dei rischi da parte delle autorità di contrasto nella maggior parte degli Stati membri non comprendono le informazioni fornite dai minori in merito alle loro esperienze di violenza da parte del partner;
- considerando che, a norma dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e degli articoli 4 e 16 della direttiva (UE) 2016/800, i minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, anche nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con modalità consone alla loro età e che le loro opinioni devono essere tenute in primaria considerazione in funzione dell’età e della maturità del minore;
- considerando che due delle istituzioni più prestigiose in materia di salute mentale, l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Associazione psicologica americana, respingono l’uso della cosiddetta sindrome da alienazione parentale e concetti e termini simili, poiché possono essere utilizzati come strategia contro le vittime di violenza mettendo in discussione le loro competenze parentali, trascurando le loro affermazioni e ignorando le violenze cui sono esposti i minori; che, secondo la raccomandazione della piattaforma EDVAW, le accuse di alienazione parentale da parte di padri violenti nei confronti delle madri devono essere considerate una continuazione del potere e del controllo da parte delle agenzie e degli attori statali, ivi compresi quelli che decidono sull’affidamento dei minori;
- considerando che i procedimenti penali derivanti da una denuncia di violenza domestica sono spesso trattati in modo completamente separato dai procedimenti di separazione e di affidamento; che ciò può significare che viene ordinato un affidamento condiviso dei minori e/o sono imposti diritti di visita che mettono in pericolo i diritti e la sicurezza della vittima e dei minori; che ciò può avere conseguenze irreversibili per lo sviluppo mentale ed emotivo dei minori, compromettendo effettivamente il loro interesse superiore; che è pertanto necessario che gli Stati membri garantiscano che le vittime, in base alle loro esigenze, abbiano accesso gratuitamente a servizi riservati di assistenza alle vittime, agendo nell’interesse delle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale, anche attraverso un sistema di sostegno psicosociale — in particolare durante e dopo le procedure di interrogatorio — che tenga conto delle tensioni affettive associate alle circostanze;
- considerando che la convenzione di Istanbul impone alle parti di adottare misure legislative o altre misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza domestica siano presi in considerazione nella determinazione dei diritti di affidamento e di visita in relazione ai minori e che l’esercizio di qualsiasi diritto di visita o di affidamento non pregiudichi i diritti e la sicurezza della vittima o dei suoi figli; che, otto anni dopo la sua approvazione, la convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da sei Stati membri né dall’UE; che la convenzione di Istanbul costituisce il più importante quadro internazionale vigente per prevenire e contrastare la violenza di genere;
- considerando che l’affidamento condiviso in situazioni di violenza domestica espone le donne a un continuum di violenza prevenibile, costringendole a rimanere in prossimità geografica dei loro aggressori e sottoponendole a un’ulteriore esposizione alla violenza fisica e psicologica nonché ad abusi emotivi, che possono avere un impatto diretto o indiretto sui minori; che, nei casi di violenza da parte del partner, il diritto delle donne e dei bambini a essere protetti e a vivere una vita libera dalla violenza fisica e psicologica dovrebbe prevalere sulla preferenza per la custodia condivisa; che il maltrattamento dei minori da parte dei partner che commettono violenze può essere utilizzato per esercitare un potere sulla madre e commettere atti di violenza contro di lei, un tipo di violenza di genere indiretta nota in alcuni Stati membri come violenza vicaria;
- considerando che la violenza da parte del partner è intrinsecamente legata alla violenza contro i minori e agli abusi sui minori; che l’esposizione dei minori alla violenza domestica deve essere considerata una violenza nei confronti dei minori; che i minori che sono esposti a violenza domestica subiscono conseguenze negative sulla salute mentale e/o fisica, che potrebbero essere acute e croniche; che il maltrattamento nei confronti dei minori in situazioni di violenza contro le donne può continuare e aggravarsi nel contesto delle controversie genitoriali in materia di affidamento e assistenza; che la salute mentale e il benessere dei minori sono peggiorati a causa delle misure di contenimento messe in atto per affrontare la COVID-19;
- considerando che la crescita in un ambiente domestico violento ha implicazioni molto negative per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale del bambino e il suo successivo comportamento come adulto; che il fatto di essere esposti a violenze da piccoli, sia subendo maltrattamenti e/o assistendo a episodi di violenza da parte del partner, costituisce un fattore di rischio per diventare vulnerabile ai maltrattamenti, per commettere violenze da adulti o per sviluppare problemi comportamentali o di salute fisica o mentale;
- considerando che, nonostante i progressi, dalle recenti relazioni emerge che le vittime di reato non sono ancora in grado di esercitare pienamente i loro diritti nell’UE; che l’accesso ai servizi di sostegno è essenziale per le donne esposte alla violenza domestica; che vi è ancora un numero insufficiente di servizi di assistenza specializzati e generalisti per le vittime di violenza da parte del partner e che spesso le vittime incontrano difficoltà nell’ottenere giustizia a causa della mancanza di informazioni e di un sostegno e una protezione insufficienti; che le vittime spesso devono affrontare una vittimizzazione secondaria durante il procedimento penale e in caso di richiesta di risarcimento; che vi sono diversi casi in cui i funzionari delle autorità di contrasto e dei sistemi giudiziari non sono in grado di fornire un sostegno sufficiente alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e che le vittime di violenza di genere hanno persino subito un comportamento negligente o osservazioni inappropriate quando hanno denunciato la violenza.
di Carlo Priolo