La legge è costituzionale ma sette disposizioni che seguono no. I ricorsi consegnati dagli enti regioni di Puglia, Toscana, Sardegna e Campania sono stati accolti in specifiche sezioni. Va detto però che l’intero impianto della legge n.86 del 2024 è stata promossa chiarisce in una nota la Consulta. Si riconosce in sostanza che le regioni possano avere forme specifiche di autonomia purché, chiaramente non contraddicano con l’idea di unità della repubblica italiana coi suoi capisaldi: uguaglianza, pari diritti, universalità della cura per la salute, equilibrio di bilancio.
IL concetto fondamentale sostenuto dalla Consulta guarda al mantenimento del principio di sussidiarietà. L’Autonomia non deve contraddirlo. La funzione legislativa e amministrativa, in sostanza, deve essere ricondotta al perseguimento di un disegno sociale unitario e non può essere divisa per comparti territoriali.
Questo significa che materie specifiche dello Stato centrale non possano essere trasferite a richiesta dell’ente regione in diverse mani se non quelle del principio statuale erogatore. La devoluzione deve giustificarsi sulla base del principio di sussidiarietà. E cosa più importante il passaggio non può avvenire con un Dpcm.
Non si possono toccare le aliquote tributarie erariali. Si tratta di prerogative imprescindibili dallo Stato centrale e dal suo governo. Incostituzionale anche il fatto che possa essere facoltativo il concorso alle spese Stato: le regioni debbono, non possono semplicemente, concorrere agli obiettivi della finanza pubblica. ”L’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso; la clausola di invarianza finanziaria richiede che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi euro-unitari”.
In sostanza si tratta di dati intuitivi per qualsiasi persona di buon senso. Non si capisce come possa essere passato in Parlamento una legge che smantella l’idea di unità di nazione. Ma non si capisce neanche tutto questo tempo per confezionare questo giudizio inappellabile.
In età di intelligenza artificiale sono troppi e troppo importanti i meccanismi artificiosi che rendono farraginoso il lavoro della macchina statale.