L’ascensore a livello normativo è considerato un bene comune e quindi in teoria potrebbe essere usato da tutti i condòmini per poter raggiungere i vari piani dell’edificio.
Sul sito https://alfaelevatori.it si possono trovare tutte le indicazioni utili per la realizzazione di impianti per favorire la mobilità interna e alcuni consigli su come procedere con i lavori
Ci sono però a monte alcune considerazioni da fare per affermare con certezza che le regole condominiali valgono anche per l’ascensore. L’impianto di sollevamento potrebbe essere infatti di proprietà di specifici condòmini o anche di proprietà del condominio ma disponibile all’uso solo per chi ha eventualmente finanziato l’installazione mediante conferma del progetto in assemblea. Gli eredi di appartamenti in edifici già esistenti e con ascensore installato, dovrebbero quindi verificare sin da subito se sono abilitati all’utilizzo.
Vediamo nel dettaglio come funzionano i regolamenti condominiali in merito e quali sono i diritti di ognuno in base alle casistiche.
Quali sono i limiti di utilizzo dell’ascensore
Per l’installazione di un ascensore o di qualsiasi apparecchio destinato alla mobilità per persone con disabilità motoria e/o difficoltà nel camminare, si deve procedere con vari step.
Se l’ascensore va installato su un edificio già esistente, l’intervento rientra tra le innovazioni previste dall’articolo 1120 del Codice Civile e per essere realizzato c’è bisogno di una delibera dell’assemblea.
Il primo passaggio è quello di effettuare una richiesta ufficiale all’amministratore del condominio, che provvede poi a valutare la fattibilità del progetto e a realizzare una proposta da esporre poi in assemblea entro 30 giorni dalla ricevuta di richiesta di installazione, che può essere fatta anche da uno solo dei condòmini.
Per avere il via libera dell’assemblea il numero stabilito per legge deve corrispondere ad almeno i 2/3 del valore dell’edificio, ma, siccome l’ascensore è un’opera che va ad eliminare le barriere architettoniche, l’assemblea può usufruire di un quorum agevolato e quindi dare esito positivo al lavoro anche con il 50% degli intervenuti, con la clausola che il numero corrisponda ad almeno i 500 millesimi.
Il costo del progetto viene poi ripartito tra i condòmini comproprietari in base ai rispettivi millesimi di proprietà.
I condòmini che non approvano in assemblea l’intervento, sono esonerati dal pagamento della quota e non possono usufruire del servizio. Possono però cambiare idea anche in un secondo momento, versare la quota richiesta e poter usare l’ascensore.
Ascensore per necessità: come funziona
L’ascensore è, oltre a una comodità, una necessità per le persone con disabilità. La richiesta di un nuovo ascensore potrebbe dunque arrivare a un condòmino disabile. In tal caso, se l’assemblea non dovesse raggiungere la maggioranza necessaria per poter procedere alla realizzazione dell’impianto, il condòmino che ha fatto richiesta può procedere entro tre mesi all’installazione a sue spese di ascensori, servoscala e tutte le strutture per la mobilità disponibili sul mercato. Può inoltre modificare anche l’ampiezza degli ingressi all’edificio, le porte dell’ascensore o anche le aperture dei garage, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della Legge 13/1989.
Per l’installazione degli ascensori, nella legge di bilancio 2022 è stato anche inserito il bonus abbattimento barriere architettoniche, che prevede uno sconto del 75% per l’installazione di impianti che permettono di eliminare gli ostacoli architettonici che non permettono l’accesso agli edifici. L’agevolazione è disponibile anche per gli edifici condominiali e può essere un ottimo pretesto per dare valore a strutture obsolete e facilitare gli accessi a più persone possibili.