L’art. 28 comma 1 lett. h) del Regolamento n.536/2014 vieta espressamente che qualsiasi sperimentazione di farmaci possa essere effettuata attraverso costrizione, in particolare di ordine finanziario. Precisa, infatti che la vaccinazione può essere legittima se “i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica”.
Riportiamo fedelmente l’articolo di Redazione – Database Italia e le parole dell’avvocato Mauro Sandri.
Perché la commercializzazione dei vaccini è stata ‘autorizzata’
La commercializzazione dei vaccini anti-covid è stata autorizzata, sotto condizione, vale a dire con i limiti previsti dal Regolamento CE N. 507/2006 in sinergia con il Regolamento 726/2004.Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 4) Lett. b) Regolamento CE 2006/507, il richiedente deve fornire, successivamente all’ ottenimento dell’ autorizzazione provvisoria, i dati clinici utili completi.
Si tratta di una fase di sperimentazione specifica ed autonoma rispetto a quelle precedenti che hanno portato all’autorizzazione provvisoria-condizionata.
Solo adempiuta tale ultima fase la Commissione Europea potrà concedere (o meno) il rilascio della autorizzazione definitiva.
La fase di sperimentazione inerente l’ acquisizione e la verifica dei dati clinici indispensabili per l’autorizzazione vera e propria, è, tuttora, in corso con riferimento a ciascuno, nessuno escluso, dei vaccini anti-covid 19 autorizzati e resi obbligatori.
Ciascuno dei soggetti che si vaccinano attualmente contribuisce a formare il database che costituisce l’ultima fase della sperimentazione: quella rilevantissima di ordine informativo sulla efficacia effettiva, sui rischi e sul loro rapporto.
L’autorizzazione provvisoria non rappresenta pertanto ,sotto il profilo giuridico-scientifico, il momento finale della sperimentazione.
Se tale fosse il suo esito non sarebbe necessaria la fase di verifica dei dati clinici utili, invece espressamente richiesta dal Regolamento n. 507/2006. La circostanza che la sperimentazione dei vaccini anti-covid 19 sia in corso si evince, ulteriormente, dalle dichiarazioni delle case farmaceutiche produttrici dei vaccini come riportate nei foglietti illustrativi allegati al momento della richiesta di autorizzazione.
Il regolamento rende illegittimi gli obblighi fissati dal governo italiano
L’obbligatorietà vaccinale, prevista da tutte le normative discriminatorie, viene attuata dal governo italiano, attraverso il condizionamento, di natura finanziaria, derivante dalla sospensione dal lavoro anche utilizzando altre gravissime pressioni quale quella dall’impedimento alla libera circolazione, all’ingresso nelle strutture sanitarie ecc…
Trova, paradigmatica, attuazione la prescrizione di cui all’ART. 28 C1 LETT H, da cui consegue l’assoluta illegittimità delle ripugnanti normative ricattatorie governative che devono essere immediatamente disapplicate dal giudice nazionale.
Gli effetti del Regolamento Europeo retroagiscono ex tunc, vale a dire dall’inizio della loro approvazione, trattandosi di norme sostanziali.
Anche volendo accedere ad una ermeneutica più ristretta, e, quindi, postulando che la norma riprodotta, dispieghi i suoi effetti dal 31 gennaio 2022, il Regolamento trova, comunque, certamente, immediata applicazione in tutte le sperimentazioni in corso e, quindi anche in quella anticovid 19.
I Tribunali non hanno alternative: devono accertare e dichiarare il venir meno ,per manifesta irrimediabile illegittimità, di qualsivoglia obbligo vaccinale essendo quest’ultimo attuato dal governo contro una fonte di diritto di grado superiore che vieta ogni coercizione.
La fine della falsa narrativa epidemiologica pare fare un decisivo passo in avanti.
Francesca Ruggiero